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Sentenza

Sentenza del 03/11/2022 n. 32464 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la parte della sentenza d'appello che ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 nei confronti della società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 600/1973, art. 43: secondo l'Ufficio il raddoppio dei termini previsto dal comma 3 doveva applicarsi perché gli elementi emersi dal P.V.C. configuravano fatti rilevanti penalmente (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/omessa indicazione di operazioni imponibili), rendendo gli accertamenti tempestivi anche oltre i termini ordinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondato il motivo: ha affermato che, ratione temporis, per l'applicazione del raddoppio dei termini di cui all'art. 43 comma 3 del D.P.R. 600/1973 è sufficiente la sussistenza degli elementi che determinano l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale (indipendentemente dall'effettiva denuncia, archiviazione o esercizio dell'azione penale). Nel caso di specie il P.V.C. documentava omissioni e IVA dovuta per importi tali da integrare il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, quindi il raddoppio operava. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, per nuovo giudizio; ha inoltre disposto che la CTR di rinvio regoli le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica quando sussistono i presupposti per l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati tributari, e rileva la sola sussistenza degli elementi che giustificano l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva denuncia, archiviazione o prosecuzione dell'azione penale (applicabile ratione temporis agli atti notificati prima delle modifiche del 2015).

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Individua il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; nella fattispecie il P.V.C. evidenziava omissioni IVA e ricavi non contabilizzati tali da integrare astrattamente il reato, motivo per cui opera il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    Ha introdotto nel testo dell'art. 43 DPR 600/1973 il comma che prevede il raddoppio dei termini quando è ravvisabile una violazione che impone obbligo di denuncia per reati tributari.

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2

    Ha introdotto un periodo che limita il raddoppio qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini; tuttavia tale novazione si applica solo agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore (2 settembre 2015) e non incide sugli atti già notificati anteriormente, per i quali opera il regime previgente.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 199, art. 6 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)

    Norma sulla definizione agevolata richiamata per spiegare che gli avvisi relativi al 2008 sono stati definiti e quindi la materia del contendere per quegli avvisi è cessata; non incide sulla decisione relativa agli avvisi del 2006-2007.

  • Art. 331 c.p.p.

    Riferimento alla norma sul dovere di denuncia da parte del pubblico ufficiale: ai fini dell'art. 43 DPR 600/1973 rileva la presenza degli elementi che impongono tale obbligo.

Massime di principio

  • Perché operi il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973 non è necessario che sia stata effettivamente presentata o proceduta denuncia penale: basta che dagli atti amministrativi emergano elementi che, oggettivamente, configurano un reato tributario e quindi impongono l'obbligo di denuncia al pubblico ufficiale.
  • Nel valutare la tempestività degli accertamenti occorre sempre controllare la data di notifica rispetto alle modifiche legislative successive (in particolare il D.Lgs. 128/2015): per atti notificati prima dell'entrata in vigore della modifica si applica il regime previgente.
  • Quando il P.V.C. documenta omissioni di ricavi e IVA in misura tale da integrare reati come la dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti, l'Amministrazione può beneficiare del raddoppio dei termini per la notifica degli accertamenti anche se non è stata ancora formalizzata una denuncia penale.
  • Il contribuente che intenda contestare il raddoppio deve dimostrare l'assenza, negli atti amministrativi, di elementi sufficienti a integrare il presupposto penalmente rilevante; non è sufficiente far valere la semplice mancata denuncia o mancata prosecuzione dell'azione penale.
  • In caso di dubbi sulla decorrenza dei termini e sull'applicabilità del raddoppio, è opportuno verificare la data di notifica degli avvisi, la data e il contenuto del P.V.C., le modifiche normative intervenute e, se utile, sollevare la questione nei gradi di giudizio indicando puntualmente quale testo normativo ratione temporis si intende applicare.

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