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Sentenza

Sentenza n. 2628/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del Decreto prot. n.333/SAA/I/117421, del 23 luglio 2023, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato il ricorso gerarchico della ricorrente avverso sanzione disciplinare;

Giustizia amministrativa202314648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare del richiamo scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il richiamo scritto inflitto dal Questore per non avere adottato un comportamento idoneo a consentire la notifica dell'invito previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, relativo alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale. Ha dedotto violazione di norme costituzionali e legislative, dei principi di legittimo affidamento, proporzionalità e giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, abnormità, difetto di motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che le proprie giustificazioni non fossero state considerate, che dalla condotta non fosse derivato alcun pregiudizio all'amministrazione poiché la notifica si era comunque perfezionata per compiuta giacenza, che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non potesse comportare una sanzione disciplinare e che non fosse tenuta a dimorare presso la residenza. Ha inoltre lamentato la mancata valorizzazione dell'assenza di precedenti disciplinari e delle circostanze attenuanti. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dei primi tre motivi, perché proposti per la prima volta in sede giurisdizionale, precisando che l'addebito riguardava non l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, ma il comportamento ostruzionistico volto a impedire o ritardare la notifica dell'invito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte in cui introducevano censure nuove rispetto al ricorso gerarchico, richiamando il principio secondo cui, contro la decisione resa su ricorso gerarchico, non possono essere dedotti in sede giurisdizionale motivi nuovi se non sia ancora decorso il termine per impugnare l'atto originario. Ha escluso che, trattandosi di pubblico impiego non privatizzato, fosse configurabile una giurisdizione amministrativa estesa al merito o l'assenza di un termine decadenziale: la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, ma non nella giurisdizione di merito, e gli atti incidenti su interessi legittimi devono essere impugnati entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 c.p.a. Quanto ai motivi ammissibili, il Collegio ha chiarito che la sanzione disciplinare non riguardava il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, per il quale era stata adottata separatamente la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, bensì la mancata collaborazione e l'atteggiamento ostruzionistico che avevano impedito o ritardato la notifica dell'invito. Tale condotta, valutata nel contesto dell'emergenza sanitaria e degli accresciuti compiti della Polizia di Stato, è stata ricondotta alla mancanza di correttezza nel comportamento prevista dall'art. 3, n. 3, d.P.R. n. 737/1981, applicabile anche al personale fuori servizio per effetto del rinvio dell'art. 13 d.P.R. n. 782/1985. La circostanza che la notifica si fosse poi perfezionata per compiuta giacenza non escludeva l'illecito, poiché l'avviso era stato notificato oltre un mese dopo la sua emissione, dopo diversi tentativi e con dispendio di risorse dell'amministrazione. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione, senza necessità di confutare puntualmente ogni argomentazione difensiva, e ha valutato unitariamente i singoli episodi, ravvisandovi un atteggiamento complessivo volto a impedire o ritardare la comunicazione. La valutazione della gravità dell'illecito e la graduazione della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà; nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. Il richiamo scritto è stato ritenuto non manifestamente sproporzionato e l'assenza di precedenti disciplinari è stata considerata, anche in ragione della limitata gravità della sanzione applicata.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Le controversie relative ai dipendenti pubblici non contrattualizzati rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 134 c.p.a.

    La controversia disciplinare esaminata non rientra nella giurisdizione amministrativa estesa al merito.

  • art. 29 c.p.a.

    Gli atti amministrativi incidenti su interessi legittimi devono essere impugnati entro il termine decadenziale ordinario di sessanta giorni; la regola si applica anche al provvedimento disciplinare in esame.

  • art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021

    La disposizione imponeva l'obbligo vaccinale ai soggetti appartenenti alle categorie individuate e prevedeva l'invito per la verifica del relativo adempimento; la sanzione disciplinare esaminata non riguardava il mancato adempimento vaccinale, ma la condotta ostruzionistica relativa alla notifica dell'invito.

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021

    La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa costituisce la conseguenza prevista per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, distinta dalla sanzione disciplinare per la mancata collaborazione alla notifica.

  • art. 3, n. 3, d.P.R. n. 737/1981

    La condotta di mancata correttezza nel comportamento può costituire illecito disciplinare per il personale della Polizia di Stato, anche quando la condotta sia valutata nel contesto di attività connesse all'obbligo vaccinale.

  • art. 13 d.P.R. n. 782/1985

    Il rinvio consente l'applicazione della previsione disciplinare anche al personale fuori servizio.

  • art. 5 d.P.R. n. 1199/1971

    Nel giudizio contro la decisione resa su ricorso gerarchico non possono essere introdotti motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa, salvo che il termine per impugnare l'atto originario non sia ancora decorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito base per l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della gravità dell'illecito disciplinare e nella graduazione della sanzione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà.
  • La sanzione disciplinare può riguardare autonomamente la condotta non collaborativa o ostruzionistica volta a impedire o ritardare la notifica di un atto amministrativo, anche quando sia distinta dall'inadempimento sostanziale cui l'atto notificato si riferisce.
  • Nel giudizio contro la decisione resa su ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa, salvo che al momento del ricorso giurisdizionale sia ancora pendente il termine per impugnare l'atto originario.
  • Le controversie disciplinari relative al personale pubblico non contrattualizzato, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non sono per ciò solo devolute alla giurisdizione di merito e restano soggette al termine decadenziale ordinario per l'impugnazione degli atti incidenti su interessi legittimi.
  • La motivazione di un provvedimento disciplinare è adeguata quando consente di comprendere la ragione della sanzione attraverso una valutazione complessiva della condotta; non è necessario confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.
  • Nella valutazione disciplinare, singoli episodi che, considerati isolatamente, potrebbero non evidenziare scorrettezze possono essere apprezzati unitariamente quando, nel loro complesso, rivelino una condotta ostruzionistica diretta a impedire o ritardare l'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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