Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3533/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 719/2025, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 719/2025, relativa al rilascio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 719/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. La ricorrente ha prodotto copia asseverata del titolo, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il titolo esecutivo passato in giudicato sia la sua notificazione e rilevando che il ricorso rispettava il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento ministeriale è risultato incontestato e il credito era certo nell’an e nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato a ottemperare alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente € 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato dichiarato non remunerabile, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR con ordine all’amministrazione di eseguire il giudicato e con eventuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il riferimento normativo per il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato civile da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all’amministrazione, oltre al rispetto del termine dilatorio applicabile.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, il giudice può ritenere incontestata la mancata esecuzione e ordinare l’adempimento sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente.
  • Se il giudicato civile stabilisce in modo determinato sia l’esistenza sia l’importo del credito del privato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’esecuzione specifica dell’obbligo, indicando il termine entro il quale adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta può essere disposta preventivamente per il caso di ulteriore inottemperanza successiva al termine assegnato all’amministrazione, individuando anche le modalità e il termine dell’intervento sostitutivo.
  • L’incarico di commissario ad acta non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso quando l’attività commissariale costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto del funzionario designato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.