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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40866/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lucca per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., contestando la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 625 n. 2 (uso di mezzo fraudolento) e n. 4 c.p. Sosteneva che l'elemento fraudolento era già stato preso in considerazione per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis (e quindi non poteva costituire aggravante) e che l'aggravante di cui al n. 4 non può ritenersi integrata quando l'agente abbia solo approfittato di una momentanea disattenzione o temporaneo allontanamento del detentore della cosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura sulla sussistenza delle aggravanti non era stata specificamente e argomentatamente dedotta nei motivi di appello; si è richiamata la regola di preclusione di cui agli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, c.p.p., che impedisce di sollevare in Cassazione questioni non proposte in appello salvo ipotesi tassative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Fattispecie contestata (introduzione in abitazione commessa con inganno); nel caso di specie il fatto fraudolento è stato ritenuto elemento rilevante per la qualificazione del reato di cui a tale articolo

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante 'uso di mezzo fraudolento'; la ricorrente contestava la sua applicazione sostenendo che il mezzo fraudolento era già considerato per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    Aggravante relativa all'approfittamento di particolari condizioni della vittima; la ricorrente ha sostenuto che non è integrabile quando l'agente si limiti ad approfittare di una momentanea disattenzione o temporaneo allontanamento

  • artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Principio di preclusione: in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo ipotesi tassative (questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello)

  • art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla ricorrente in primo grado per chiedere l'assoluzione (nei motivi d'appello erano state invocate ma non sono state estese a contestare specificamente le aggravanti in Cassazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di € 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale principio di riferimento sul profilo della colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; il giudice ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpevolezza della ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state specificamente e motivatamente dedotte in appello: le censure devono essere portate già nel grado di appello o risultare rilevabili d'ufficio.
  • La contestazione della sussistenza di circostanze aggravanti in Cassazione è preclusa se non è stata oggetto di motivata censura in appello; per contestare efficacemente un'aggravante è necessario affrontarla già nel gravame con argomentazioni concrete.
  • Quando un elemento (es. l'inganno) è stato utilizzato per la qualificazione della fattispecie principale, occorre nel gravame spiegare perché lo stesso elemento non debba valere anche come circostanza aggravante, altrimenti la questione può essere ritenuta nuova e inammissibile in Cassazione.
  • I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare non solo le spese processuali ma anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; per evitare sanzioni è importante valutare la fondatezza procedurale del ricorso e la tempestività/completezza delle questioni sollevate nei gradi precedenti.
  • Per una difesa efficace, il ricorrente e il difensore devono strutturare i motivi di appello in modo esaustivo e specifico, prevedendo e motivando eventuali questioni che si intendano poi portare in Cassazione, o fornire ragioni per cui tali questioni non erano deducibili in appello.

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