Cassazione Penale, Sentenza n. 28407/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/04/2023 con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa notifica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 invocando il principio di retroattività della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.), trattandosi di disciplina sostanziale sulle sanzioni sostitutive
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'ordinanza fosse stata depositata in udienza e quindi notificata alle parti presenti (o che, comunque, la mancata comunicazione incide solo sui termini di impugnazione e non sulla nullità), e ha avuto esito favorevole al secondo motivo. La Corte ha interpretato l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 in senso estensivo: la nozione di "procedimento pendente" comprende anche il segmento processuale iniziato con la pronuncia della sentenza di primo grado (compresa la sentenza ex art. 444 c.p.p. di patteggiamento, se non ancora irrevocabile alla data di entrata in vigore della riforma). Poiché la sentenza di patteggiamento del ricorrente è stata pronunciata il 16/11/2022, prima dell'entrata in vigore del decreto (30/12/2022), e non era ancora formato il giudicato, il procedimento doveva considerarsi pendente e l'interessato poteva chiedere la sostituzione della pena. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata sul punto e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Disposizione transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai procedimenti penali in corso; interpretata dalla Corte come estensibile ai procedimenti il cui segmento è iniziato con la pronuncia della sentenza di primo grado o d'appello ancorche non ancora formatosi il giudicato alla data del 30/12/2022, in coerenza col principio favor rei
art. 2 cod. pen.
Principio della retroattività della norma penale più favorevole applicato alle disposizioni sostanziali sulle pene sostitutive, giustificando l'applicazione retroattiva dell'art. 95
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di primo grado inappellabile, essa segna l'inizio del segmento processuale rilevante ai fini della pendenza in cassazione e quindi dell'applicabilità dell'art. 95 se non è formato il giudicato
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare omessa notifica; la Corte ha ritenuto che il deposito in udienza costituisce notifica alle parti presenti e che eventuale mancanza di comunicazione incide solo sui termini di impugnazione e non determina nullità del provvedimento
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato come meccanismo procedurale per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza per i condannati la cui vicenda sia ricompresa dall'art. 95
Cost., artt. 3, 24 e 27 (richiamati dalla Corte costituzionale)
La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente conforme l'interpretazione estensiva dell'art. 95, affermando che le norme piu favorevoli in materia di sanzioni punitive devono di regola essere applicate retroattivamente ai processi in corso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, sent. n. 47008/2009 D'Amato e successive pronunce di legittimità)
Principio consolidato secondo cui la pronuncia di condanna in un grado determina la pendenza del procedimento nel grado successivo ai fini delle disposizioni transitorie; applicato analogicamente all'art. 95 per definire la nozione di 'procedimento pendente'
Massime di principio
- L'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 deve essere interpretato in senso favorevole all'imputato: la nozione di 'procedimento pendente' comprende il segmento avviato con la pronuncia della sentenza del grado precedente, anche se il ricorso non è stato ancora depositato o i termini non sono ancora decorso alla data di entrata in vigore della riforma
- La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pur inappellabile, costituisce l'inizio del segmento processuale rilevante; se alla data del 30/12/2022 non si era ancora formato il giudicato, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 una volta divenuta irrevocabile la condanna
- L'unico limite all'applicazione retroattiva delle norme piu favorevoli sulle pene sostitutive è la formazione del giudicato anteriore all'entrata in vigore della riforma: se la condanna era gia irrevocabile prima del 30/12/2022 e la pena non era stata sostituita, l'art. 95 non opera
- La mancata notifica di un'ordinanza depositata in udienza non implica automaticamente nullità; il deposito in udienza equivale a comunicazione alle parti presenti e la mancata comunicazione incide al piu sui termini di impugnazione
- In situazioni analoghe verificare le date fondamentali: data di pronuncia della sentenza, data di entrata in vigore della norma innovativa (30/12/2022) e data di formazione del giudicato; se la sentenza e anteriore alla riforma ma non ancora irrevocabile, valutare l'istanza di sostituzione davanti al giudice dell'esecuzione entro i termini previsti
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