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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40954/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia relativa alla confisca di euro 1620,00 disposta nella sentenza di patteggiamento. Il difensore ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca: i reati erano già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (per i quali la confisca per sproporzione non è consentita ai sensi dell'art. 85-bis), quindi secondo il ricorrente era ammessa solo la confisca facoltativa del profitto del reato, mentre la motivazione del GUP è risultata ambigua e contraddittoria nel qualificare la natura della confisca e nel valutare il nesso di derivazione tra le somme e il reato

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla confisca, rilevando contraddittorietà e ambiguità della motivazione (incertezza se la confisca sia stata prescritta ai sensi dell'art. 240 c.p. o dell'art. 240-bis c.p. e incongruenze sul nesso di derivazione). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla disposizione sulla confisca e rinviata al Tribunale di Forlì, Ufficio del GUP, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo alla eventuale confisca. Le altre statuizioni della sentenza impugnata sono rimaste in vita.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Individua una specifica qualificazione dei reati in materia di stupefacenti; per tali fattispecie la normativa speciale (art. 85-bis del medesimo d.P.R.) limita l'applicazione di talune forme di confisca per sproporzione

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Secondo la Corte tale norma impedisce l'applicazione della confisca c.d. per sproporzione (art. 240-bis c.p.) alle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. citato

  • art. 240 c.p. (comma primo)

    Norma generale sulla confisca dei proventi o degli strumenti del reato; la Corte ha rilevato che occorre specificare se la confisca disposta sia stata motivata come confisca ordinaria ex art. 240

  • art. 240-bis c.p.

    Regola la confisca per sproporzione (misura ablativa patrimoniale basata sulla sproporzione tra patrimonio e redditi leciti); la Corte ha osservato che tale misura non è applicabile ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pertanto la qualificazione della confisca come ex art. 240-bis sarebbe illegittima

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che, trattandosi di confisca non inserita nel negozio processuale, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è esercitabile per tutti i motivi previsti dall'art. 606

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che limita in parte le impugnazioni contro il patteggiamento; la Corte ha precisato che tale limitazione non opera quando la confisca non rientra nel negozio processuale

  • Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (richiamata)

    Precedente di legittimità richiamato per confermare che, se la confisca non è compresa nel negozio processuale, il ricorso per cassazione è proponibile per tutti i motivi ex art. 606

Massime di principio

  • Se la confisca non è parte del patteggiamento (negozio processuale), la parte può impugnare in Cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando si dispone una confisca il giudice deve indicare chiaramente la base normativa (art. 240 ovvero art. 240-bis) e motivare il nesso di derivazione tra beni e reato; l'ambiguità motivazionale è motivo valido di annullamento e rinvio
  • Per reati qualificati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è applicabile la confisca per sproporzione ex art. 240-bis a causa dell'art. 85-bis del medesimo d.P.R.; il tentativo di fondare la confisca su 240-bis è pertanto illegittimo
  • Se il nesso di derivazione fra denaro e reato è incerto, la confisca facoltativa dei profitti è ammissibile solo quando il profitto sia dimostrato; in mancanza di prova certa il giudice dovrebbe negare la confisca o attenersi alla confisca solo nella misura giustificata dagli elementi probatori
  • In caso di errore o ambiguità sulla natura della misura ablativa, la Corte di cassazione tende ad annullare con rinvio limitatamente a quella questione, lasciando inalterate le altre statuizioni non impugnate o non viziate

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