Cassazione Penale, Sentenza n. 21915/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto l'interdizione dall'attività d'impresa e di amministratore per ipotesi di evasione fiscale mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La ricorrente ha proposto tre censure: 1) contestazione dei gravi indizi di colpevolezza sostenendo che le presunte "cartiere" (Gigal Fer di Occhi Massimo e New Service S.r.l.s.) non fossero tali e che le operazioni fossero effettive, allegando scambi di lettere, e-mail, documenti di trasporto e bonifici; 2) censura della motivazione riguardo alla persistenza e attualità del pericolo di commissione di reati della stessa specie e alla carenza di motivazione delle esigenze cautelari; 3) contestazione del pericolo di recidiva, richiamando la distanza temporale dei fatti, la rilevanza economica limitata (437.000 euro pari all'1,17% dei costi per merci e materie prime) e la cessazione dell'attività gestionale della ricorrente il 13/09/2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le deduzioni della ricorrente fossero generiche e non si confrontassero con l'ordinanza impugnata. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui le due società criticate avevano caratteristiche di cartiere: fatturati elevati in breve tempo, movimenti anomali di conti correnti (trasferimenti su conti esteri e prelievi in contanti), sedi di comodo senza magazzini o dipendenti, amministratori con precedenti. È stato valorizzato il fatto che il presunto trasportatore ha negato le consegne e ha disconosciuto la firma sulle bolle, e che l'amministratore e la socia della società di trasporto risultano pluripregiudicati per violazioni tributarie. Quanto alla pericolosità e al rischio di recidiva, la Corte ha ritenuto rilevante la durata delle condotte (circa due anni), le modalità spregiudicate e l'entità delle fatture per operazioni inesistenti (437.000 euro). Pertanto il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere della ricorrente di sostenere le spese e per il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso ma ha comunque disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire i criteri valutativi in tema di liquidazione della somma alla Cassa delle Ammende e per verificare l'assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Ricorsi che contengono solo deduzioni generiche di fatto e non confutano punto per punto la motivazione dell'ordinanza impugnata rischiano l'inammissibilità.
- La presenza di documentazione amministrativa (fatture, bolle, e-mail) non è di per sé decisiva: se le investigazioni mostrano indizi obiettivi di "cartolarità" (sedi di comodo, movimenti anomali di conto, assenza di magazzini/dipendenti, amministratori con precedenti) la documentazione può essere ritenuta non veritiera.
- Per contestare la qualificazione di "cartiera" è necessario fornire prove dirette e specifiche (es. conferme indipendenti dei trasportatori, tracciamento dei flussi bancari fino ai beneficiari finali, riscontri documentali probatori della reale movimentazione merci) e non solo allegazioni difensive generiche.
- Per contrastare la sussistenza del pericolo di reiterazione o di recidiva è utile dimostrare elementi concreti: interruzione duratura del comportamento, esiguità effettiva dell'impatto economico rispetto al giro d'affari comprovabile, attività di compliance o misure organizzative adottate, e la mancanza di spregiudicatezza professionale.
- Le censure processuali sulla motivazione dell'ordinanza devono essere specifiche: non basta lamentare integrazioni o richiami ad altri atti senza spiegare in che modo la motivazione sia viziata.
- Il rischio di oneri economici per ricorsi infondati o inammissibili include sia le spese processuali sia, nei casi previsti, somme da versare alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle argomentazioni difensive prima di proporre ricorso.
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