Cassazione Civile, Ordinanza n. 20873/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni contratti di appalto stipulati nel novembre 1998 tra due società esecutrici e il Ministero della Difesa. Le società hanno agito per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente trattenuto e compensato una somma per soddisfare un preteso debito di imposta di bollo sui capitolati allegati ai contratti. Secondo le ricorrenti, gli allegati erano meri elaborati tecnici predisposti unilateralmente dalla stazione appaltante, non pattuizioni sottoscritte dagli appaltatori, e quindi avrebbero dovuto scontare l'imposta nella misura minore prevista per gli atti in caso d'uso. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione irriducibilmente contraddittoria, poiché la Corte territoriale aveva criticato il primo giudice per avere aderito acriticamente a una risoluzione dell'Agenzia delle entrate e poi aveva deciso la lite facendo proprio il contenuto di una successiva circolare dell'Agenzia. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione della tariffa del DPR 642/1972 e falsa applicazione delle norme sull'imposta di bollo, oltre a violazione dell'art. 2702 c.c., assumendo che i capitolati non avevano natura di scritture private contenenti convenzioni tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse affetta da nullità, rilevando che la censura in realtà mirava a sollecitare un controllo sull'insufficienza motivazionale non più consentito in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del capitolato speciale d'appalto come parte integrante del contratto e dunque soggetto, ratione temporis, all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura prevista per le scritture private contenenti convenzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, in solido, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una critica di semplice insufficienza della motivazione, non più deducibile nei limiti vigenti del n. 5; la violazione di legge è stata esclusa perché la qualificazione giuridica del capitolato era corretta.
art. 2702 c.c.
La norma è richiamata dalle ricorrenti per sostenere che gli allegati tecnici non avessero valore di pattuizioni sottoscritte; la Corte non accoglie tale impostazione perché ritiene che il capitolato integrasse il regolamento contrattuale vincolante.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, Parte prima, art. 2
Le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni dirette a provare rapporti giuridici tra i sottoscrittori scontano l'imposta di bollo fin dall'origine.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, Parte seconda, art. 28
Si applica agli allegati di natura tecnica solo il regime del bollo in caso d'uso, ma non al capitolato speciale qualificato come parte integrante del contratto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 2
L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti indicati nella parte prima della tariffa; in caso d'uso solo per quelli della parte seconda.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, Parte prima, art. 28
È evocato dalle ricorrenti in relazione alla tesi dell'assoggettamento del capitolato a una disciplina più favorevole, ma la Corte la respinge.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Essendo il ricorso respinto, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere prospettato come mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento decisorio, ma solo nei limiti del vizio radicale che renda la motivazione incomprensibile o meramente apparente.
- Nei contratti di appalto, il capitolato speciale che disciplina in modo analitico oggetto, condizioni tecniche e amministrative dell'opera e che è richiamato nel regolamento contrattuale costituisce parte integrante del contratto ed è vincolante per entrambe le parti.
- Ai fini dell'imposta di bollo, occorre distinguere tra allegati tecnici meramente descrittivi, soggetti alla disciplina del bollo in caso d'uso, e documenti che integrano il contenuto negoziale del contratto, i quali scontano il bollo fin dall'origine.
- La qualificazione di un documento contrattuale ai fini tributari dipende dal suo effettivo contenuto e dalla sua funzione nel regolamento negoziale, non dalla sola denominazione formale o dal fatto che sia predisposto unilateralmente da una parte.
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