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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20009/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a omesso versamento di IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2005 e il ruolo sottostante, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica, l'omesso invito a fornire chiarimenti, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l'inesistenza della pretesa tributaria. La C.T.P. aveva accolto l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella; la C.T.R., investita degli appelli del contribuente limitatamente alle spese e dell'agente della riscossione sulla regolarità della notifica e sulla tardività del ricorso, aveva rigettato il gravame dell'agente. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la C.T.R. avrebbe fondato il rigetto su vizi della notifica degli atti prodromici e sulla invalidità del procedimento ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, questioni che non sarebbero state devolute dai motivi di appello; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la condanna alle spese del doppio grado in favore del contribuente sarebbe stata illegittima, essendo stata ritenuta corretta la notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'ultrapetizione osservando che, nel giudizio di appello, il contribuente aveva riproposto con chiarezza tutte le questioni rimaste assorbite o non esaminate, compresa quella relativa alla violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e alla conseguente invalidità del procedimento di formazione del ruolo e di riscossione. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna dell'agente della riscossione alle spese, poiché il contribuente era risultato vittorioso e l'ente impositore non era stato evocato in giudizio; la responsabilità dell'atto presupposto non esclude, di per sé, la condanna alle spese dell'agente della riscossione. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni devolute; tuttavia, nel caso concreto, non vi è stata ultrapetizione perché le questioni esaminate in appello erano state ritualmente riproposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'erronea indicazione del vizio non comporta inammissibilità se dal contenuto del motivo è chiaro il vizio denunciato.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è circoscritto ai motivi specificamente dedotti, che definiscono l'oggetto del devolutum.

  • art. 346 c.p.c.

    le questioni assorbite o non accolte devono essere riproposte in modo chiaro e preciso nel giudizio di appello, altrimenti si presume la rinuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente può essere condannata alle spese; nel caso concreto la condanna dell'agente della riscossione è stata ritenuta corretta.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede presupposti ulteriori rispetto al solo fatto che la decisione di merito sia dipesa da ragioni riferibili all'ente creditore.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma che disciplina il controllo automatizzato e l'invio delle comunicazioni; la sua violazione era stata riproposta dal contribuente e valutata nel quadro delle questioni devolute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 157 d.P.R. n. 115 del 2002

    la prenotazione a debito è richiamata come istituto non applicabile alle controversie tributarie, ma solo alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il devolutum è delimitato dai motivi specificamente dedotti e dalle questioni ritualmente riproposte: il giudice non viola l'art. 112 c.p.c. se decide su un capo o su una questione che, pur non essendo oggetto dell'impugnazione principale, è stata chiaramente reintrodotta dalla parte interessata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • L'erronea indicazione del parametro normativo del vizio nel ricorso per cassazione non determina inammissibilità quando dal contenuto dell'atto sia univocamente desumibile la censura effettivamente proposta.
  • Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle in modo espresso e non equivoco nel successivo giudizio per evitare la presunzione di rinuncia.
  • La condanna alle spese può essere posta a carico dell'agente della riscossione anche se l'illegittimità dell'atto dipende da vizi riferibili all'ente creditore, soprattutto quando quest'ultimo non sia stato chiamato in giudizio; la sola imputabilità sostanziale del vizio non basta, da sola, a fondare la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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