Cassazione Civile, Ordinanza n. 28197/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta in rito sommario davanti al Tribunale, delle somme corrisposte per gli anni 2010 e 2011 a titolo di addizionale provinciale sulle accise gravante sulla fornitura di energia elettrica. La società utilizzatrice sosteneva che la disciplina interna istitutiva dell'addizionale fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, perché prevedeva un prelievo non riconducibile a una specifica finalità individuata dal legislatore nazionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna del fornitore alla ripetizione dell'indebito. In cassazione la società fornitrice deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., con riferimento alla disapplicazione dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 511 del 1988, sostenendo in particolare che, trattandosi di controversia tra privati, la direttiva non trasposta non poteva operare in via orizzontale e che il giudice non sarebbe stato tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile con la direttiva stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che non era stata ritualmente depositata la copia notificata della sentenza d'appello, indispensabile ai fini della procedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., e che non ricorrevano le ipotesi in cui tale omissione possa essere superata. La Corte ha quindi evitato di esaminare il merito del motivo, affermando che la definizione in rito precludeva ogni valutazione sull'infondatezza sostanziale della censura. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripetizione dell'indebito, rispetto alla quale si deduceva la violazione derivante dalla disapplicazione della disciplina interna sull'addizionale sulle accise.
art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988
Norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise, invocata come incompatibile con la direttiva 2008/118/CE e quindi oggetto di richiesta di disapplicazione.
Direttiva 2008/118/CE
Richiamata quale parametro eurounitario asseritamente incompatibile con la disciplina interna sull'addizionale sulle accise; la Corte non entra nel merito della questione per improcedibilità del ricorso.
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata nel termine previsto comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 372 c.p.c.
Citato per escludere che la tardiva produzione documentale possa sanare l'omissione iniziale.
art. 325 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sul termine breve di impugnazione.
art. 370 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione della documentazione da parte del controricorrente nel termine di costituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata è onere del ricorrente ai fini della procedibilità e deve essere effettuata nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.
- La mera dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza non sana l'omissione documentale: essa, anzi, fa gravare sulla parte l'onere di depositare la sentenza munita di relata o, nelle notifiche via PEC, le ricevute di spedizione e consegna.
- La mancata produzione della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti già nella disponibilità del giudice per iniziativa del controricorrente o per acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi espressamente previsti.
- Quando il ricorso è definito in rito per improcedibilità, la Corte non procede all'esame del merito delle doglianze sostanziali.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza del ricorrente e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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