Sentenza del 30/09/2016 n. 19491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il diniego del rimborso IVA richiesto dalla società per l'anno d'imposta indicato, sostenendo che gli acquisti effettuati fossero inerenti all'attività d'impresa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19. La Commissione tributaria aveva ritenuto non provata l'inerenza degli acquisti. In Cassazione i contribuenti hanno censurato la decisione per violazione di legge e vizi della motivazione, ma il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto e, inoltre, presentava ulteriori carenze formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato tardivamente. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 23 marzo 2009 e il termine lungo, comprensivo della sospensione feriale, scadeva l'8 maggio 2010; il ricorso è stato invece consegnato per la notifica il 14 maggio 2010. La Corte ha inoltre rilevato che il motivo era formulato cumulativamente e senza il quesito di diritto e il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.300 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
difetto di effettivo esercizio dell'attività di impresa
L'Amministrazione aveva negato il rimborso IVA ritenendo non dimostrato l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
Anche quando un'attività rientra nella nozione di attività propria dell'impresa, il contribuente deve dimostrare che gli acquisti siano inerenti all'attività e quindi idonei a giustificare la detrazione o il rimborso IVA.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
La disposizione richiama, per il processo tributario, le regole applicabili al ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 327, comma 1, nella versione anteriore alla legge n. 69 del 2009
termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione
Il ricorso doveva essere proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, con aggiunta del periodo di sospensione feriale; nel caso concreto il termine scadeva l'8 maggio 2010.
Legge n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, comma 5
La modifica del termine lungo non era applicabile al giudizio, per cui si applicava la disciplina precedente.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo chiaro e distinto, indicando separatamente la violazione di legge e gli eventuali vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette temporalmente a tale disposizione, ogni motivo doveva essere accompagnato dal quesito di diritto o dal momento di sintesi relativo al vizio motivazionale; la loro omissione comportava l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale: anche pochi giorni di ritardo determinano normalmente l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.
- La data rilevante per il deposito della sentenza è quella risultante dagli atti ufficiali della cancelleria; occorre quindi calcolare il termine lungo includendo, quando applicabile, la sospensione feriale.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, distinti e riconducibili con chiarezza a una precisa ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la formulazione cumulativa o contraddittoria può comportare l'inammissibilità.
- Quando la disciplina processuale vigente al momento della decisione richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione costituisce un autonomo motivo di inammissibilità.
- In materia IVA, il riconoscimento del rimborso o della detrazione richiede sia l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa sia la prova dell'inerenza degli acquisti; la mera possibilità astratta che un'operazione rientri nell'attività sociale non è sufficiente.
- La parte privata che perde per ragioni processuali, anche senza una decisione definitiva sul merito fiscale, può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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