Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4141/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2024 n. XII/2966 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2023”, e relativi Allegati, pubblicata nel BURL serie ordinaria del 29/08/2024 n. 35; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202402838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di Giunta Regionale n. XII/2966 del 5 agosto 2024 sulla remunerazione delle funzioni sanitarie non coperte da tariffe predefinite e sui tetti di remunerazione per le prestazioni rese a pazienti fuori regione e per le prestazioni ambulatoriali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la DGR n. XII/2966/2024, deducendo, con i primi due motivi, l’illegittimità della disciplina relativa alle prestazioni di ricovero rese a pazienti residenti fuori dalla Lombardia. In particolare, ha sostenuto che il punto 12.1 dell’Allegato 2 avrebbe introdotto, per il 2024, un nuovo tetto di struttura, peggiorativo rispetto alle Regole 2024 già stabilite dalla DGR n. 1827/2024, prevedendo un incremento massimo del 10% del tetto per le attività extraregionali e subordinandolo a una serie di condizioni. Sono stati dedotti l’eccesso di potere per violazione del principio di irretroattività, del legittimo affidamento e dei doveri di correttezza e buona fede, nonché l’illogicità dei criteri e la disparità di trattamento. Con i motivi III e IV la ricorrente aveva contestato anche la disciplina delle prestazioni ambulatoriali, lamentando la limitazione dell’incremento dell’1% alle prestazioni PNGLA erogate oltre la soglia del 106% e l’introduzione di effetti sanzionatori sul budget. Nel corso del giudizio ha però dichiarato di non avere più interesse alla decisione sui motivi III e IV, poiché l’attuazione della delibera non aveva prodotto il pregiudizio prospettato. Ha inoltre formulato un’istanza istruttoria per ottenere chiarimenti sui documenti contabili emessi da ATS Pavia relativi al saldo delle prestazioni del 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili i motivi III e IV per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione della ricorrente e all’assenza del pregiudizio prospettato. Ha respinto nel merito i motivi I e II. La DGR n. 1827/2024 aveva già previsto, nell’ambito del budget unico di struttura, un tetto riferito all’intera produzione dell’erogatore, distinguendo al suo interno le quote relative ai pazienti lombardi e a quelli fuori regione. La DGR impugnata, pertanto, non ha introdotto un nuovo tetto di spesa, ma ha incrementato un tetto di sistema già esistente, in conseguenza dell’aumento dello stanziamento del fondo sanitario regionale derivante dall’assestamento di bilancio. La ricorrente non ha inoltre indicato specifici profili di illegittimità dei criteri cui era subordinata la maggiorazione né dimostrato la loro concreta lesività. Non sussiste quindi una disciplina retroattiva e peggiorativa, poiché la delibera ha prodotto l’effetto di incrementare il tetto preesistente e di attribuire maggiori risorse alle strutture sanitarie. L’istanza istruttoria è stata respinta perché diretta a ottenere chiarimenti su atti meramente esecutivi e sul calcolo matematico della remunerazione spettante. Tale contestazione ha natura patrimoniale e non riguarda l’esercizio di un potere autoritativo; di conseguenza, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per la materia dei servizi pubblici. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie aventi a oggetto esclusivamente la correttezza del calcolo matematico della remunerazione dovuta in esecuzione di atti amministrativi; tali controversie hanno natura patrimoniale.

  • DGR Lombardia n. 1827/2024

    La delibera aveva già previsto, nell’ambito del budget unico di struttura, un tetto di spesa riferito alla produzione complessiva dell’erogatore, con distinta articolazione per prestazioni rese a pazienti lombardi e fuori regione.

  • DGR Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024

    La delibera impugnata è stata interpretata come atto di incremento di un tetto di spesa già esistente, non come introduzione di un nuovo limite retroattivo e peggiorativo.

  • l.r. Lombardia n. 25/2024

    Le risorse derivanti dall’assestamento del bilancio regionale hanno consentito l’aumento dello stanziamento del fondo sanitario regionale e l’incremento del tetto di sistema.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale di remunerazione sanitaria ha già previsto un budget unico di struttura, articolato al suo interno per prestazioni rese a pazienti residenti e non residenti, un successivo atto che incrementi tale budget in relazione all’aumento delle risorse disponibili non introduce un nuovo tetto di spesa, ma modifica in senso favorevole un limite preesistente.
  • La contestazione della legittimità di criteri regionali per la maggiorazione del budget sanitario deve indicare specifici profili di illegittimità e dimostrare la concreta lesività dei criteri; la mera prospettazione di una possibile riduzione del budget non è sufficiente.
  • Non ricorre retroattività peggiorativa quando l’atto regionale successivo, pur intervenendo nell’esercizio finanziario di riferimento, si limita a incrementare un tetto di remunerazione già previsto dalla disciplina vigente, senza ridurre le risorse o modificare sfavorevolmente la posizione dell’erogatore.
  • Nell’ambito della giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi, la controversia relativa esclusivamente alla correttezza del calcolo matematico degli importi dovuti in esecuzione di atti amministrativi ha natura patrimoniale e non rientra nella cognizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e ripartoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.