Sentenza n. 253/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 148/2024, depositata e resa pubblica il 02.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 148/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente e al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre a una quota delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del titolo giudiziale, rilevando che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento commissariale su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e l'esecuzione entro i successivi 120 giorni. Ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione condiziona la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nel giudizio di ottemperanza può essere negato quando non ricorrano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina della distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, il termine dilatorio è decorso e l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento né oppone ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo imputare le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando il giudice ritenga sufficiente, per accelerare l'adempimento, la nomina del commissario ad acta e non ravvisi particolari motivi per dubitare dell'esecuzione sollecita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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