Ordinanza n. 515/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n.-OMISSIS-, laddove irroga al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero scritto; - della Com. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- con cui il Comandante dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- si relaziona al Capo del Corpo Nazionale VVF, in merito all’identificazione di personale uniforme, durante la manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025; evincibile dal prot. -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio del Capo del Corpo con cui si chiedeva al Direttore Regionale Toscana di individuare i nominativi del personale ritratto alla manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025; - della nota prot. -OMISSIS- del Direttore Regionale Toscana, in riscontro nota prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS- dell’Ufficio del Capo del Corpo, nota in cui si individua -OMISSIS- tra il personale ritratto in ginocchio alla manifestazione predetta; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Interno Ufficio – VI Disciplina del personale, ha contestato l’addebito disciplinare in capo al ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero scritto e atti presupposti relativi all'identificazione del dipendente durante una manifestazione pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché gli atti presupposti: la relazione del Comandante dei Vigili del Fuoco sull'identificazione di personale in uniforme durante la manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025, le richieste dell'Ufficio del Capo del Corpo e del Direttore Regionale Toscana finalizzate all'individuazione del personale ritratto, e l'atto di contestazione dell'addebito disciplinare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando gli approfondimenti alla successiva fase di merito. A un primo sommario esame, il ricorso non è apparso assistito da profili di evidente fondatezza; inoltre, non è stato ritenuto configurabile, allo stato, un danno grave e irreparabile derivante dall'immediata esecuzione della sanzione impugnata. Sono quindi risultati insussistenti i presupposti cautelari previsti dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la presenza dei relativi presupposti, tra cui un apprezzabile fumus boni iuris e il periculum in mora costituito da un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti allo stato degli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando, a un primo sommario esame e con riserva degli approfondimenti di merito, il ricorso non presenti profili di evidente fondatezza e non sia configurabile un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- La valutazione cautelare negativa per insussistenza del fumus e del periculum non definisce il merito della controversia, quando il giudice riserva espressamente alla successiva fase di trattazione gli ulteriori approfondimenti.
Come è indicizzato
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