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Sentenza

Sentenza n. 5595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2095/2025.

Giustizia amministrativa202509769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sul ricorso contro la revoca integrale di un finanziamento pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Calabria deducendo l'erroneità della declinatoria di giurisdizione. Ha sostenuto che la revoca del finanziamento non fosse conseguenza automatica di un mero inadempimento, ma il risultato di valutazioni discrezionali della Regione circa il criterio di computo delle spese rilevanti per il raggiungimento della soglia del 35% di avanzamento, l'ammissibilità della voce "imprevisti" del quadro tecnico-economico e la nozione di spese sostenute. Ha contestato l'esclusione di somme rendicontate ma non ancora liquidate e dell'importo di euro 890.118,20 imputato agli imprevisti, sostenendo che tali somme fossero connesse alla delocalizzazione dell'intervento. Ha richiamato la complessità delle vicende amministrative, l'asserita imputabilità dei ritardi alle amministrazioni e il rischio di frammentazione della tutela giurisdizionale. In via subordinata ha riproposto le censure di merito contro la revoca, deducendo erronea valutazione dello stato di avanzamento, travisamento dei fatti e mancata considerazione delle vicende amministrative dell'intervento.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha applicato il criterio di riparto secondo cui appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sull'esercizio di poteri autoritativi discrezionali relativi alla concessione, modifica o revoca di contributi, mentre spettano al giudice ordinario le controversie della fase esecutiva del rapporto di finanziamento, quando l'amministrazione accerti l'inadempimento del beneficiario e applichi conseguenze rigidamente predeterminate. Nel caso concreto la revoca non è stata considerata espressione di autotutela, di una rinnovata ponderazione dell'interesse pubblico o di una scelta discrezionale, ma effetto vincolato del mancato raggiungimento, entro il 31 dicembre 2024, della soglia minima del 35% di avanzamento fisico e finanziario. La commissione di collaudo aveva accertato un avanzamento complessivo del 27,91%, di cui l'8,68% relativo ai lavori. La voce di euro 890.118,20 per imprevisti è stata ritenuta non computabile perché riferita a poste di natura risarcitoria o indennitaria, derivanti da vicende contrattuali interne e non direttamente correlate all'esecuzione dell'intervento; le spese rilevanti dovevano essere effettivamente sostenute, documentate e inerenti al programma finanziato. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento, non risultando assicurazioni definitive della Regione sulla computabilità delle somme, e quella della proporzionalità, poiché la revoca era vincolata dalla legge. Le doglianze sull'imputabilità dei ritardi e sulla fideiussione attengono all'esecuzione del rapporto e all'eventuale responsabilità delle parti, quindi alla giurisdizione ordinaria. Le ulteriori censure di merito sono rimaste assorbite ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. La società appellante è stata condannata a rifondere alla Regione Calabria le spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1-bis, lettera a), l.r. Calabria n. 47/2011

    Prevede il definanziamento degli interventi che, entro il termine stabilito, non raggiungano la soglia minima di avanzamento fisico e finanziario; la conseguenza è stata qualificata come vincolata una volta accertato il mancato raggiungimento della soglia.

  • art. 4 l.r. Calabria n. 23/2020

    Rileva nella definizione delle spese sostenute ai fini del raggiungimento della soglia di avanzamento; il giudice ha ritenuto computabili soltanto esborsi effettivi, documentati e inerenti alla realizzazione dell'intervento.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa presuppone l'esercizio di poteri autoritativi incidenti su una posizione di interesse legittimo; non ricorre per le controversie esecutive fondate sull'accertamento dell'inadempimento a obblighi di finanziamento.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia in relazione alla quale sia stata dichiarata la carenza di giurisdizione amministrativa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato dal TAR per avvisare le parti della possibile definizione mediante sentenza in forma semplificata in occasione della trattazione cautelare.

  • art. 60 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le censure di merito riproposte in appello sono rimaste assorbite dopo la conferma della declinatoria di giurisdizione.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2014

    È richiamata per il criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa sulle scelte autoritative e discrezionali relative al beneficio e giurisdizione ordinaria sulla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revoca, decadenza o risoluzione di un finanziamento pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'atto, pur formalmente qualificato come revoca, si limita ad accertare l'inadempimento del beneficiario rispetto a obblighi e condizioni già stabiliti e applica una conseguenza rigidamente predeterminata dalla legge o dall'atto concessorio.
  • Sussiste la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative a contributi pubblici quando viene in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale nella fase di concessione del beneficio oppure un successivo annullamento o revoca fondato su vizi originari di legittimità o su una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico.
  • Ai fini del raggiungimento di una soglia minima di avanzamento fisico e finanziario prevista per la conservazione di un finanziamento pubblico, sono computabili soltanto esborsi effettivamente sostenuti, documentati e direttamente inerenti alla realizzazione del programma finanziato; non rilevano poste meramente contabilizzate o somme di natura risarcitoria o indennitaria derivanti da vicende contrattuali interne.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla sostanza del potere esercitato e dal contenuto effettivo dell'atto, non dalla sua denominazione formale come revoca, decadenza o risoluzione.
  • Le contestazioni sull'imputabilità dei ritardi nell'esecuzione dell'intervento finanziato, sulla corretta esecuzione degli obblighi e sull'eventuale responsabilità delle parti attengono alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e spettano al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e ripartoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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