Sentenza del 21/10/2015 n. 21347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato con nove motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 1998 e 2000. La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: nelle controversie riguardanti la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione pro quota ai soci sussiste un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci. Essi devono quindi partecipare al medesimo processo, poiché l'accertamento del reddito sociale e quello imputato ai soci sono inscindibilmente collegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto nullo il processo, poiché nei gradi di merito non era stato instaurato il simultaneus processus tra la società e tutti i soci. Non ha applicato l'eccezione che consente di riunire giudizi separati, perché non risultavano provate la simultanea proposizione dei ricorsi, l'identità delle difese e delle decisioni e la contestuale trattazione dei procedimenti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Treviso per un nuovo giudizio con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 5, T.U.I.R.
Il reddito delle società di persone viene imputato ai soci secondo la rispettiva quota di partecipazione, rendendo unitario il collegamento tra accertamento del reddito sociale e tassazione dei soci.
D.P.R. n. 600/1973, art. 40
La rettifica del reddito della società di persone e quella dei redditi imputati ai soci costituiscono un accertamento unitario, tale da richiedere la partecipazione processuale della società e di tutti i soci.
Costituzione, art. 111, comma 2
Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare la riunione di procedimenti separati quando siano sostanzialmente identici e sia comunque garantito il contraddittorio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13
Le disposizioni richiamano il diritto a un processo equo e a un rimedio effettivo; nel caso concreto, tuttavia, non consentivano di sanare l'omessa partecipazione dei litisconsorti perché mancavano le condizioni per la riunione dei giudizi.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a società di persone, quando si discute del reddito sociale e della sua imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari e devono essere chiamati nello stesso processo.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina, di regola, la nullità della sentenza e dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- La nullità può essere evitata mediante riunione di giudizi separati solo se risultano simultaneità delle azioni, identità della causa e delle difese, trattazione coordinata e sostanziale identità delle decisioni.
- La conoscenza informale dell'accertamento o la mera esistenza di procedimenti paralleli non è sufficiente: devono essere concretamente verificabili le condizioni che garantiscono un effettivo contraddittorio tra società e tutti i soci.
- In caso di cassazione per violazione del litisconsorzio necessario, la causa viene normalmente rinviata al giudice di primo grado affinché il processo sia nuovamente celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
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