Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione usurpativa di una porzione di suolo destinata all'ampliamento di un ospedale, avvenuta nell'ambito di un procedimento espropriativo avviato con decreto sindacale. In sede di rinvio dopo precedente cassazione, la Corte d'appello aveva liquidato agli eredi del proprietario originario un risarcimento per equivalente, ritenendo edificabile il suolo e correggendo la stima del consulente tecnico d'ufficio quanto al valore unitario del terreno. Aveva poi determinato il danno alla data della pronuncia di primo grado e riconosciuto solo gli interessi da tale data al soddisfo, escludendo ulteriori voci di danno, inclusa la perdita di valore della residua area. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) l'intervento della Corte sulla stima del consulente, ritenuto frutto di un rilievo ufficioso e di una lettura errata della formula tecnica; 2) la liquidazione del danno alla data della sentenza di primo grado anziché alla data di perdita del bene, con attribuzione dei soli interessi su capitale non rivalutato; 3) la regolazione delle spese; 4) il rigetto del danno da deprezzamento del fondo residuo. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sostenendo, in sintesi, che vi fosse stata rinuncia alla domanda e che il proprietario avesse optato per il risarcimento in modo incompatibile con la pretesa azionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla correzione del valore del suolo operata dalla Corte territoriale, perché fondata su un'erronea lettura della formula del CTU e compiuta senza adeguato contraddittorio. Ha inoltre affermato che il risarcimento del danno da illecito aquiliano, essendo debito di valore, va liquidato all'attualità, cioè al momento della decisione, e non alla data della sentenza di primo grado. Sono stati invece assorbiti i motivi sulle spese. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile, mentre entrambi i motivi del ricorso incidentale del Comune sono stati ritenuti inammissibili. La decisione finale è di cassazione con rinvio; il Comune è stato inoltre onerato del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 327/2001
viene evocato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte non sviluppa su di essa un autonomo principio; la censura viene assorbita nell'esame della corretta liquidazione del danno da occupazione illegittima.
art. 360 c.p.c.
è richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte distingue tra censure ammissibili e motivi inammissibili o infondati.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 389 c.p.c.
richiamato con riferimento alla richiesta di restituzione delle spese dopo cassazione.
art. 2043 c.c.
qualifica l'occupazione usurpativa come fatto illecito fonte di responsabilità aquiliana e di risarcimento del danno per equivalente.
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte afferma che il danno da ritardo non è automatico ma richiede prova, anche presuntiva.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può introdurre d'ufficio un diverso valore del bene fuori dal perimetro del contraddittorio; il motivo sul danno al fondo residuo è dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
art. 115 c.p.c.
l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti; la doglianza fondata sulla non contestazione richiede la trascrizione degli atti rilevanti.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite e loro liquidazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato come vizio di motivazione mancante o apparente.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa nella prova del danno.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela del bene patrimoniale inciso dall'occupazione.
art. 366 c.p.c.
la Corte usa il requisito di specificità e autosufficienza per dichiarare inammissibili alcuni motivi, specie per mancata trascrizione degli atti processuali rilevanti.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da occupazione illegittima o più in generale da illecito aquiliano, la liquidazione per equivalente ha natura di debito di valore e va effettuata con riferimento all'attualità, cioè al momento della decisione, non alla data della pronuncia di primo grado né al solo momento del fatto storico.
- Il danno da ritardato pagamento della somma risarcitoria non si presume automaticamente: occorre una specifica prova, anche presuntiva, del pregiudizio da mancata disponibilità del denaro.
- Il giudice di merito, se intende correggere il valore desumibile dalla consulenza tecnica, deve farlo sulla base di una corretta lettura del ragionamento peritale e nel rispetto del contraddittorio; un fraintendimento della formula tecnica integra vizio della motivazione censurabile in cassazione.
- L'onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni fattuali e non i documenti prodotti; chi deduce in cassazione l'erronea applicazione del principio di non contestazione deve indicare in modo specifico gli atti processuali su cui fonda la censura.
- Le censure in cassazione che investono questioni processuali o la portata di precedenti fasi del giudizio devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, con trascrizione o puntuale indicazione degli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
- Una correzione del valore di stima operata direttamente dal giudice, senza chiarimenti peritali e senza che il tema sia stato effettivamente rimesso al contraddittorio, può eccedere i limiti del decidere e comportare cassazione della sentenza.
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