Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01913/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una lite tributaria sull'ICI relativa a un complesso immobiliare classificato in cat. D. In origine la società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'imposta per alcuni anni, sostenendo che la base imponibile dovesse essere determinata secondo il valore catastale dell'immobile e non secondo il costo storico contabilmente iscritto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; il Comune aveva proposto appello e la CTR aveva parzialmente riformato la decisione, negando il rimborso per gli anni 1993-1999 e riconoscendolo solo per il 2000. La società aveva poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per tardività con la sentenza n. 23576/2015. Il Fallimento ha quindi chiesto la revocazione di tale sentenza, deducendo errore di fatto sul computo del termine lungo per impugnare: secondo il ricorrente, considerando la sospensione feriale dei termini e la proroga del termine scadente di domenica, il ricorso per cassazione era invece tempestivo. Eliminato l'errore revocatorio, la Corte è passata alla fase rescissoria sul ricorso originario per cassazione, fondato su due motivi: primo, violazione delle regole sulla notificazione/prova dell'appello del Comune e conseguente inammissibilità dell'appello per mancanza della cartolina di ricevimento o di equipollenti idonei; secondo, violazione delle norme sull'ICI per avere la CTR alterato il criterio legale di determinazione della base imponibile sostituendo il valore dell'immobile con il costo di acquisizione/produzione.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, ritenendo che la precedente declaratoria di tardività del ricorso per cassazione fosse dipesa da un errore di fatto sul calcolo del termine di impugnazione. In sede rescissoria ha poi accolto il primo motivo del ricorso originario, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune di Marigliano. Conseguentemente è passato in giudicato il primo grado favorevole alla contribuente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in un errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non oggetto di controversia, risultante in modo incontestabile dagli atti.

  • art. 402, comma 1, c.p.c.

    Una volta revocata la sentenza, la Corte decide anche sulla controversia originaria nella fase rescissoria.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione va computato dal deposito della sentenza impugnata, maggiorato della sospensione feriale se applicabile.

  • art. 155, terzo comma, c.p.c.

    Se il termine scade di domenica, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera se manca la prova richiesta della tempestiva notificazione dell'atto di appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione all'efficacia del giudicato della sentenza di primo grado in mancanza di valida impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa la ritualità della notificazione dell'appello.

  • art. 22, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Per la notificazione dell'appello e la sua prova non bastano dati interni all'atto o la dichiarazione di conformità se manca la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta ricezione.

  • art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma evocata per il criterio di determinazione della base imponibile ICI.

  • art. 7, d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992

    Richiamato insieme alle norme ICI nella censura sul criterio impositivo.

  • art. 11, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato per la disciplina dell'ICI relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilmente distinti.

  • l. n. 742 del 1969, art. 1

    La sospensione feriale dei termini processuali va considerata nel calcolo del termine lungo di impugnazione.

  • d.l. n. 132 del 2014, art. 16, conv. in l. n. 162 del 2014

    Richiamato solo per precisare che la riduzione della sospensione feriale al mese di agosto opera dal 2015 e non per il caso in esame.

Massime di principio

  • Integra errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la falsa percezione di un fatto decisivo emergente dagli atti, quando il giudice supponga l'esistenza o l'inesistenza di un dato oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello risultante dal fascicolo.
  • L'errore sul computo del termine di impugnazione è revocatorio se dipende da un mero errore di calcolo o di percezione del dies ad quem, trattandosi di elemento ricavabile dagli atti e dal calendario comune.
  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione va calcolato tenendo conto della sospensione feriale applicabile e, se la scadenza cade di domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo.
  • Nelle impugnazioni tributarie notifiche a mezzo posta, la prova della tempestiva notificazione richiede la produzione della ricevuta di spedizione, dell'avviso di ricevimento o di documentazione equipollente idonea a dimostrare la ricezione; non bastano meri riferimenti interni all'atto o dichiarazioni di conformità prive del supporto documentale richiesto.
  • Se l'appello è inammissibile per difetto di prova della notificazione, la sentenza di primo grado passa in giudicato e la decisione di appello non può essere mantenuta.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione conduce alla cassazione della sentenza per una ragione processuale assorbente, restano assorbite le censure di merito non più necessarie alla definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.