Cassazione Penale, Ordinanza n. 05951/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello a sei mesi di reclusione e 1.032 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato proscioglimento, sostenendo che il fatto non costituisse reato o non sussistesse; con il secondo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133 c.p., contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il relativo giudizio di commisurazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specifici travisamenti rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata aveva motivato in modo analitico la sussistenza della detenzione di hashish a fini di spaccio, valorizzando il quantitativo detenuto (35,100 grammi), il confezionamento in sedici dosi, la condotta di fuga e di abbandono dell'involucro all'arrivo dei Carabinieri, nonché il rinvenimento di 2.130 euro nell'abitazione dell'imputato; ha inoltre ritenuto insussistente l'ipotesi del consumo di gruppo. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con motivazione congrua, evidenziando il difetto dei presupposti sia della non abitualità della condotta sia della particolare tenuità dell'offesa. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando mancano i presupposti della non abitualità della condotta e della particolare tenuità dell'offesa.
art. 133 c.p.
richiamato in relazione alla doglianza sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza che siano ravvisati vizi di legittimità nella motivazione di merito.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle emergenze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.
- La deduzione di travisamento della prova richiede l'indicazione specifica di emergenze processuali decisive e realmente travisate; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Ai fini della configurazione della detenzione di stupefacente a fini di spaccio, possono assumere rilievo, nel complesso, il quantitativo della sostanza, il suo confezionamento in dosi, la condotta tenuta dall'agente al momento del controllo e l'eventuale disponibilità di denaro compatibile con l'attività di spaccio.
- La fattispecie del consumo di gruppo non è configurabile quando gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito escludano un acquisto o una detenzione comune per uso personale.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la motivazione di merito dia conto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, in particolare della non abitualità della condotta o della minima offensività del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →