Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/500

Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure urgenti per evitare un vuoto di tutela nel coordinamento della sicurezza sociale dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, in assenza di accordo di recesso o di proroga. Per le situazioni e i periodi maturati prima della data di applicazione, gli Stati membri devono continuare ad applicare i principi di parità di trattamento, assimilazione e totalizzazione previsti dai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. Il testo disciplina inoltre il rapporto con accordi esistenti o futuri con il Regno Unito e prevede una relazione della Commissione sull'attuazione un anno dopo l'applicazione.

Misure di emergenza per garantire, dopo il recesso del Regno Unito, la continuità di alcuni effetti del coordinamento UE della sicurezza sociale per situazioni transfrontaliere maturate prima della data di applicazione del regolamento.

Ambito di applicazione

Si applica, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, salvo entrata in vigore di un accordo di recesso entro tale data, alle persone che hanno avuto una situazione transfrontaliera coinvolgente il Regno Unito prima della data di applicazione del regolamento: cittadini di uno Stato membro, apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché cittadini del Regno Unito soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, insieme ai rispettivi familiari e superstiti. Copre tutti i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. Restano fuori i diritti già acquisiti o in fase di acquisizione secondo la legislazione nazionale di uno Stato membro nel periodo precedente alla data di applicazione del regolamento. Il regolamento non pregiudica convenzioni e accordi bilaterali o multilaterali compatibili con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, né la possibilità di nuovi accordi per il periodo successivo al recesso, purché coerenti con i principi richiamati.

Misure di emergenza nel coordinamento della sicurezza sociale dopo il recesso del Regno Unito

Il regolamento è adottato per evitare discontinuità nella tutela previdenziale e assistenziale delle persone che hanno avuto situazioni transfrontaliere connesse al Regno Unito prima della data di applicazione, nell'ipotesi in cui non sia entrato in vigore un accordo di recesso o non sia stata concessa una proroga del termine ex articolo 50 TUE. Il legislatore UE richiama l'esigenza di salvaguardare i diritti delle persone interessate, garantendo in via unilaterale l'applicazione di alcuni principi fondamentali del coordinamento europeo della sicurezza sociale.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che, in assenza di accordo di recesso o proroga, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 cesserebbero di applicarsi al Regno Unito dal 30 marzo 2019. Ciò rischierebbe di incidere sui diritti delle persone che, prima del recesso, hanno esercitato la libera circolazione o la libertà di stabilimento, nonché degli apolidi e dei rifugiati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e coinvolti in situazioni con il Regno Unito. Il regolamento mira quindi a preservare, per tali situazioni pregresse, la continuità dei principi di parità di trattamento, assimilazione e totalizzazione.

Ambito di applicazione personale e materiale

L'articolo 2 delimita l'ambito personale. Sono coperti:

  • i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito prima della data di applicazione;
  • i loro familiari e superstiti;
  • i cittadini del Regno Unito soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri prima della data di applicazione, con i rispettivi familiari e superstiti.

L'articolo 3 estende la disciplina a tutti i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Principi sostanziali applicabili alle situazioni pregresse

Il cuore della disciplina è il mantenimento di alcuni effetti del coordinamento UE per fatti e periodi anteriori alla data di applicazione:

  • la parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, si applica a tutte le situazioni verificatesi prima della data di applicazione;
  • l'assimilazione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, opera per prestazioni o redditi acquisiti e per fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito prima di tale data;
  • la totalizzazione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, vale per i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito prima di tale data.

L'articolo 5, paragrafo 3, precisa inoltre che si applicano tutte le altre disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 necessarie per dare effetto a tali principi.

Rapporti con convenzioni e accordi con il Regno Unito

L'articolo 6 preserva gli strumenti convenzionali già esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri, purché conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. Restano inoltre possibili nuove convenzioni o nuovi accordi conclusi dopo la cessazione di applicabilità dei trattati al Regno Unito, riferiti al periodo anteriore alla data di applicazione del regolamento, se essi:

  • danno effetto ai principi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
  • applicano le disposizioni necessarie dell'articolo 5, paragrafo 3;
  • si basano sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004;
  • sono coerenti con lo spirito di tale regolamento.

Esclusioni e limiti

Il regolamento non si applica ai diritti acquisiti o in fase di acquisizione secondo la legislazione nazionale di uno Stato membro nel periodo precedente alla data di applicazione. I considerando sottolineano che tali diritti richiedono cooperazione e adeguata informazione, ma non sono disciplinati da questo atto.

Cooperazione amministrativa e altri strumenti

Il testo non pregiudica la possibilità per l'Unione o per gli Stati membri di adottare misure di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le istituzioni competenti del Regno Unito, al fine di dare effetto ai principi del regolamento. Rimane altresì salva la competenza a concludere convenzioni e accordi con paesi terzi o con il Regno Unito per il periodo successivo alla data di cessazione di applicabilità dei trattati.

Relazione della Commissione e applicazione nel tempo

L'articolo 7 impone alla Commissione di presentare, entro un anno dalla data di applicazione, una relazione sull'attuazione del regolamento, con focus sui problemi pratici per le persone interessate e sulla mancanza di continuità nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

L'articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Se però un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data di applicazione, il regolamento non si applica. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni richiamate

Per le definizioni si rinvia all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Ambito personale

Il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri che si trovano o si sono trovati in una situazione coinvolgente il Regno Unito prima della data di applicazione, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica anche ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri prima di tale data, con i loro familiari e superstiti.

Ambito materiale

Copre tutti i settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Parità di trattamento

Il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle persone rientranti nell'articolo 2 per ogni situazione verificatasi anteriormente alla data di applicazione del regolamento.

Assimilazione e totalizzazione

Il principio di assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica a prestazioni o redditi acquisiti e a fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito prima della data di applicazione. Il principio di totalizzazione di cui all'articolo 6 si applica ai periodi di assicurazione, occupazione, attività autonoma o residenza maturati nel Regno Unito prima di tale data. Si applicano inoltre le disposizioni dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 necessarie a dare effetto a tali principi.

Rapporti con convenzioni e accordi

Il regolamento non pregiudica le convenzioni e gli accordi in materia di sicurezza sociale già esistenti tra il Regno Unito e uno o più Stati membri, se conformi all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 987/2009. Non pregiudica neppure eventuali convenzioni o accordi conclusi dopo la cessazione di applicabilità dei trattati al Regno Unito, relativi al periodo precedente alla data di applicazione, purché attuino i principi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, applichino le disposizioni necessarie dell'articolo 5, paragrafo 3, si basino sui principi del regolamento (CE) n. 883/2004 e siano in linea con il suo spirito.

Relazione della Commissione

Entro un anno dalla data di applicazione, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento, con particolare attenzione ai problemi pratici per le persone interessate, inclusa la mancanza di continuità nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data di applicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelibera circolazione delle personerapporti ue-regno unitodiritto transitorio e recesso dall'unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.