Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22247/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, la sua richiesta di rescissione del giudicato proposta il 26/09/2025 ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 22/02/2024 (irrevocabile dal 04/10/2024). Sosteneva errore nel calcolo dei termini e contestava che fosse configurabile la conoscenza del procedimento prima della notificazione dell'ordine di esecuzione (11/08/2025). Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe indebitamente ravvisato la conoscenza della sentenza sulla base di elementi privi di valore probatorio: la nomina di un difensore di fiducia (28/09/2024) indicante il numero di R.G.N.R. e conferente procura speciale anche per impugnare e per proporre rescissione, una e-mail della cancelleria del 02/10/2024 (non PEC) che comunicava la definizione del procedimento, nonché l'assenza di notifiche di atti processuali al domicilio effettivo dell'imputato. Ha dunque sostenuto di aver appreso della sentenza solo in occasione della notificazione dell'ordine di esecuzione l'11/08/2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello di Firenze ha correttamente ritenuto la richiesta di rescissione inammissibile per tardività. La decisione ha valorizzato convergenti elementi fattuali che indicavano la conoscenza effettiva della sentenza prima della notificazione dell'ordine di esecuzione: nomina specifica del difensore con mandato riferito al procedimento n. 4459/2020 R.G.N.R., procura speciale per impugnare e per proporre rescissione, tempestiva richiesta del difensore alla cancelleria e risposta sulla definizione del procedimento (02/10/2024), nonché la persistenza del rapporto fiduciario. La Corte ha inoltre richiamato l'onere rigoroso di specifica allegazione da parte del richiedente circa la mancata conoscenza e la tempestività della domanda. Ha osservato che il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza degli estremi del provvedimento (autorità che lo ha emesso, data, pena) e non richiede la conoscenza integrale del contenuto motivazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il rimedio della rescissione del giudicato per il condannato dichiarato assente senza i presupposti dell'art. 420-bis; impone il termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza per proporre la richiesta. La Corte ha interpretato che il termine decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento (autorità, data, pena), non dalla conoscenza delle motivazioni integrali.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi in cui è legittimo procedere in assenza per effettiva conoscenza del processo. La Corte ha verificato che, alla luce di elementi fattuali specifici, era configurabile la conoscenza effettiva.

  • art. 628-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal testo normativo come eccezione rispetto alla quale opera l'art. 629-bis; la sentenza precisa il perimetro delle ipotesi oggetto del rimedio.

  • artt. 544, 568, 571, 585 cod. proc. pen.

    Norme sul deposito della motivazione e sui termini di impugnazione e irrevocabilità delle sentenze. La Corte osserva che, comunque, il termine della rescissione è autonomo (30 giorni dalla conoscenza) e non coincide con i termini ordinari di impugnazione.

  • artt. 648, 649, 157 cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte non le ritiene decisive rispetto al principio applicato sull'onere di allegazione e sulla decorrenza del termine di cui all'art. 629-bis.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore con mandato specifico riferito al processo e la conferimento di procura speciale per impugnare e/o proporre rescissione costituiscono elementi rilevanti e pregnanti, idonei a far ritenere la conoscenza effettiva della sentenza, specialmente se seguiti da richieste di informazioni alla cancelleria e da risposte positive.
  • Il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità, data, pena), non dalla piena conoscenza delle motivazioni; pertanto la valutazione della tempestività è autonoma rispetto ai normali termini di impugnazione.
  • Il richiedente la rescissione ha un rigoroso onere di allegazione specifica circa il momento e le modalità in cui ha acquisito la conoscenza della sentenza; mere asserzioni generiche o contestazioni formali non sono sufficienti a superare gli indizi di conoscenza effettiva.
  • La mera indicazione formale di un numero di ruolo o l'elezione di domicilio non sono elementi determinanti da soli per stabilire la conoscenza; tuttavia, se integrati da altri elementi concreti e convergenti (mandato specifico, procura speciale, richieste alla cancelleria, rapporto continuativo con il difensore), possono giustificare la presunzione di conoscenza.
  • Contestazioni sulla natura della comunicazione (email vs PEC) possono essere considerate, ma il giudice valuta il complesso delle circostanze e può ritenere provata la conoscenza anche in assenza di una PEC formale se vi sono elementi concreti che rendono credibile l'informazione data al difensore e la sua trasmissione all'assistito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.