Sentenza del 14/10/2016 n. 5313 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento, liquidazione e controlli - Impugnazione atto impositivo - Inerzia del contribuente - Impossibilità di impugnazione della cartella di pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata impugnazione dell'atto impositivo non priva automaticamente il contribuente della possibilità di opporsi alla pretesa fatta valere successivamente mediante cartella di pagamento. È quindi esclusa l'impossibilità assoluta di impugnare la cartella, ferma restando la necessità di verificare quali specifici motivi siano ancora deducibili e se siano rispettati i termini e le regole processuali applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, pur non avendo impugnato tempestivamente il precedente provvedimento impositivo, ha contestato la pretesa tributaria in sede di riscossione, impugnando la cartella di pagamento. La questione riguardava se l'inerzia precedente comportasse la definitiva perdita del potere di contestare la pretesa.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 10202/2003
L'inerzia del contribuente all'opposizione della pretesa tributaria avanzata in sede di accertamento, derivante dalla mancata impugnazione dell'atto di imposizione tributaria, non lo priva in ogni caso del potere di opporsi alla pretesa che sia fatta valere dall'Ufficio in sede di riscossione mediante cartella di pagamento.
La mancata impugnazione dell'atto impositivo non determina, in ogni caso, l'impossibilità di impugnare la successiva cartella di pagamento. L'opposizione resta ammissibile, anche se l'inerzia può incidere sui motivi concretamente proponibili e sulla possibilità di contestare direttamente il merito dell'accertamento.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'accertamento non rende automaticamente intoccabile ogni successivo atto della riscossione.
- La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri, per fatti sopravvenuti o per contestare la pretesa nei limiti consentiti dalle regole processuali e dalla definitività dell'atto presupposto.
- Occorre distinguere tra la possibilità formale di impugnare la cartella e l'effettiva possibilità di rimettere in discussione il merito dell'accertamento ormai non impugnato.
- La verifica della tempestività, della corretta notifica degli atti precedenti, della prescrizione o decadenza e dei motivi specificamente dedotti è decisiva in casi analoghi.
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