Cassazione Civile, Ordinanza n. 09759/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (offerente)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare per la vendita di un'azienda. Una società aveva ottenuto l'aggiudicazione provvisoria del compendio aziendale, ma l'affittuaria dell'azienda aveva esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 104-bis l. fall.; conseguentemente il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicataria provvisoria e aveva attribuito l'azienda alla prelazionaria. La società pretermessa aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento del giudice delegato, ma il tribunale lo aveva dichiarato tardivo, ritenendo che i motivi di doglianza fossero già azionabili sin dalla conoscenza dell'esercizio della prelazione, oppure da atti prodromici alla vendita. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 26, 36 e 104-bis l. fall., degli artt. 99 e 360 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il primo atto concretamente lesivo e quindi impugnabile era solo il decreto di aggiudicazione definitiva in favore della prelazionaria, non essendo impugnabili la mera comunicazione del curatore sull'esercizio della prelazione né l'ordinanza o l'avviso di vendita che riconoscevano astrattamente quel diritto. Il secondo motivo, rimasto assorbito, denunciava omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di vendita dell'azienda fallimentare, l'interesse e l'onere di proporre reclamo sorgono solo quando la lesione del diritto dell'aspirante aggiudicatario diventa concreta, attuale e diretta, cioè con l'aggiudicazione del bene a terzi titolari di prelazione. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Cosenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il decreto impugnato è stato ritenuto ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. perché incide in modo definitivo su situazioni soggettive di natura sostanziale, in particolare sul diritto all'aggiudicazione del bene.
art. 26 legge fall.
Il reclamo contro i decreti del giudice delegato è proponibile solo contro atti effettivamente lesivi; nel caso concreto il tribunale ha errato nel reputarlo tardivo rispetto a atti che non erano ancora concretamente lesivi o che non erano impugnabili.
art. 36 legge fall.
Non è reclamabile una mera comunicazione del curatore o un atto che non sia un atto di amministrazione della procedura idoneo a ledere direttamente la posizione del concorrente.
art. 104-bis legge fall.
Il diritto di prelazione dell'affittuario dell'azienda può essere esercitato nella vendita fallimentare, ma la sua concreta incidenza sulla posizione dell'offerente si verifica solo con l'aggiudicazione a favore del prelazionario.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dei requisiti del reclamo e della tutela processuale della parte pretermessa.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della tesi per cui non può essere imposto un onere di impugnazione anticipata contro atti non ancora concretamente lesivi del diritto di difesa.
Indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Indicata quale parametro del secondo motivo, poi assorbito, per omesso esame di un fatto decisivo.
Norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nella vendita dell'azienda fallimentare, l'aspirante aggiudicatario che lamenti la lesione derivante dall'esercizio della prelazione da parte dell'affittuario non ha l'onere di impugnare in via anticipata il provvedimento che riconosce astrattamente il diritto di prelazione.
- L'interesse a proporre reclamo sorge solo quando la lesione diventa concreta, attuale e diretta, cioè con l'aggiudicazione definitiva del bene a favore del terzo titolare della prelazione.
- Non sono impugnabili come atti lesivi una mera comunicazione del curatore sull'esercizio della prelazione o un provvedimento autorizzatorio/istruttorio che non determini ancora l'effettiva attribuzione del bene.
- Il giudice di merito non può dichiarare tardivo il reclamo facendo decorrere il termine da atti prodromici che non siano già autonomamente lesivi della posizione sostanziale del concorrente escluso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09724/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →