Sentenza n. 1118/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Pisa sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 10.02.2025, con conseguente condanna della Questura di Pisa a provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso su tale istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 10 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Pisa sulla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con conseguente condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione ha provveduto sull'istanza in data successiva alla notificazione e al deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che il provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione dopo la proposizione del ricorso abbia soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché essa ha provveduto solo successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in seguito alla sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'adozione tardiva del provvedimento amministrativo, successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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