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Ordinanza

Ordinanza n. 10157/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA prot. n. 0000076 del 3 aprile 2025, con il quale è stato disposto l’inquadramento giuridico del personale ex USTIF trasferito dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ai sensi dell’art.6, comma 5, del d.l. n. 121/2021; - del decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA n. 0029275 del 15 aprile 2025 e dei relativi allegati, con il quale è stato comunicato il riconoscimento della posizione economica nell’ambito dell’area professionale di destinazione del ricorrente ai sensi dell’art.14, comma 3, del d.l. n. 25 del 14 marzo 2025; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale a quelli impugnati, ancorché incognito ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti direttoriali ANSFISA relativi all'inquadramento giuridico e al riconoscimento della posizione economica del personale ex USTIF trasferito ad ANSFISA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i decreti direttoriali ANSFISA del 3 aprile 2025 e del 15 aprile 2025, nonché gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Dagli atti riportati nell'ordinanza non emergono i motivi di legittimità dedotti contro i provvedimenti. Nel corso dell'udienza pubblica del 29 aprile 2026 il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di estinzione del giudizio, connessi al mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine previsto dall'art. 71, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il Collegio non ha ancora definito il giudizio né dichiarato la perenzione. Ha rilevato che il ricorso è stato depositato il 2 luglio 2025 e che, entro il 2 luglio 2026, non risulta depositata alcuna istanza di fissazione dell'udienza. Ritenendo astrattamente sussistenti i presupposti della perenzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. b), e 85 c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare eventuali memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La pronuncia ha quindi natura interlocutoria e garantisce il contraddittorio prima dell'eventuale declaratoria di perenzione.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    massimo di un anno dal deposito del ricorso

    Il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza deve avvenire entro il termine perentorio massimo di un anno dal deposito del ricorso; il mancato deposito costituisce il presupposto per la perenzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile definizione del giudizio per estinzione, in relazione alla perenzione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina processuale della perenzione del giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio, di avvisare le parti e consentire loro di depositare memorie; nel caso concreto il termine assegnato è stato di dieci giorni.

Massime di principio

  • Il mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio massimo di un anno dal deposito del ricorso costituisce presupposto per la perenzione del giudizio ai sensi degli artt. 71, comma 1, 35, comma 2, lett. b), e 85 c.p.a.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio possibili profili di perenzione o di altra definizione in rito, deve previamente informare le parti e assegnare loro un termine per presentare memorie sulla questione, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L'accertamento della possibile perenzione non consente di definire immediatamente il giudizio senza contraddittorio: prima della declaratoria deve essere consentita alle parti la difesa sulla questione rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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