Sentenza del 20/01/2015 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Presunzione semplice - Obbligo del contraddittorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sulle risultanze del redditometro, sostenendo che tali risultanze costituiscono presunzioni semplici e non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il maggior reddito. È stato inoltre dedotto il mancato rispetto dell'obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La contestazione è stata accolta nei principi affermati: le risultanze del redditometro non possono fondare da sole l'accertamento, perché devono essere supportate da ulteriori dati, elementi e indizi idonei a renderle gravi, precise e concordanti. È stato inoltre riconosciuto che, nell'accertamento sintetico, il preventivo contraddittorio con il contribuente è obbligatorio. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento qualora sia basato soltanto sul redditometro o sia stato emesso senza il previo contraddittorio.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Le risultanze del redditometro hanno natura di presunzioni semplici e devono essere corroborate da ulteriori elementi per assumere valore probatorio sufficiente a sostenere l'accertamento.
Principio del contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico
Prima di emettere l'atto di accertamento fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti, documenti e prove contrarie.
Massime di principio
- Un accertamento fondato su unicamente su parametri, coefficienti o risultanze presuntive non è automaticamente sufficiente: l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi concreti e coerenti che confermino la maggiore capacità contributiva.
- Nel procedimento di accertamento sintetico il contribuente deve essere previamente coinvolto mediante contraddittorio; l'omissione può determinare l'illegittimità dell'atto.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con documentazione idonea, che le spese o gli incrementi patrimoniali derivano da redditi già tassati, disponibilità finanziarie di terzi, risparmi accumulati o altre fonti non imponibili.
- La validità dell'accertamento va valutata sia sul piano sostanziale, verificando la sufficienza degli elementi probatori, sia sul piano procedurale, verificando l'effettivo rispetto del contraddittorio preventivo.
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