Cassazione Penale, Sentenza n. 41228/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto previsto dagli artt. 3 e 31 del d.lgs. 54/2011 per aver immesso sul mercato giocattoli (pistole ad acqua) non conformi alla normativa in materia di imballaggi, in quanto l'involucro presentava uno spessore medio inferiore al minimo previsto. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge per essere, a suo dire, solo distributrice e non soggetto proprio (fabbricante/importatore) a cui la norma si rivolge; ha inoltre sostenuto difetto di dolo poiché la difformità dello spessore era impercettibile senza misurazioni di laboratorio e ha affermato che il confezionamento era affidato a terzi esterni all'oggetto sociale della società
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che si fondava sulle analisi tecniche dell'Istituto italiano di sicurezza dei giocattoli (che accertarono lo spessore inferiore e il rischio di asfissia) e sui documenti che attestavano che i giocattoli erano stati confezionati dalla ditta dell'imputata prima della distribuzione. La Corte ha inoltre sottolineato che, in assenza di deleghe di funzioni, il legale rappresentante risponde per gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività aziendale anche a titolo di colpa, e che l'art.3 del d.lgs.54/2011 si riferisce non solo al fabbricante ma anche all'importatore o al soggetto che compie operazioni funzionali all'immissione sul mercato (quali il confezionamento). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 54/2011, artt. 3 e 31
L'art. 3 sanziona l'immissione sul mercato di prodotti non conformi; la Corte ha interpretato la disposizione come riferita non solo al fabbricante ma anche all'importatore e a chi compie operazioni funzionali all'immissione sul mercato (es. confezionamento), ritenendo quindi possibile includere nella responsabilità chi materialmente provvede all'imballaggio prima della distribuzione
D.L. 137/2020 art. 23 comma 8
Richiamato come riferimento procedurale per la definizione del ricorso (ricorso definito ex art. 23 comma 8)
Massime di principio
- Il legale rappresentante di una società può essere ritenuto responsabile, anche a titolo di colpa, per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività aziendale in assenza di deleghe operative: è essenziale documentare deleghe e controlli per difendersi
- L'immissione sul mercato comprende non solo la fabbricazione e l'importazione ma anche le operazioni funzionali alla distribuzione (ad es. confezionamento); chi svolge materialmente tali operazioni può rientrare nell'ambito soggettivo della norma
- Nei reati contravvenzionali in materia di sicurezza dei prodotti, la prova tecnica (analisi di laboratorio che accertino la non conformità e il rischio) è decisiva; difformità 'impercepibili' possono non escludere responsabilità se risultano da accertamenti tecnici
- Questioni di merito quali l'accertamento dei fatti materiali (chi ha confezionato, risultati delle analisi tecniche, esistenza o meno di deleghe) vanno provate e sono difficilmente sindacabili in cassazione: le censure di mera valutazione probatoria risultano inammissibili
- Per difendersi in situazioni analoghe è consigliabile avere contratti scritti con i fornitori di packaging, documentare i controlli qualità, conservare certificazioni e deleghe formali e, se necessario, produrre perizie tecniche contrapposte
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