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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19725/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SACI 2002 SRL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva trasferito a favore di Franco Broggini la proprietà di un immobile e condannato la società al pagamento di una penale. Il ricorso deduce quattro motivi: (1) censura sulla disattesa eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività e acquiescenza; (2) violazione delle regole di istruzione del giudizio (chiusura del processo e mancata integrazione della consulenza tecnica d'ufficio) in violazione dell'art.112 c.p.c.; (3) errata valutazione dell'adempimento contrattuale e valutazione dei fatti (contestazione dell'accertamento di inadempimento e della data di ultimazione dell'immobile); (4) censura della liquidazione della penale e, in via subordinata, invocazione dell'art.113-bis d.lgs.50/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto ai singoli motivi: (1) il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'appello incidentale era stato comunque respinto nel merito; (2) il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché il giudice ha discrezionalità nella chiusura dell'istruttoria e la Corte d'appello si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale; (3) il terzo motivo non è stato accolto perché la Corte di legittimità non può sindacare nuovamente, in sede di cassazione, il giudizio di fatto e le valutazioni probatorie del giudice di merito; (4) il quarto motivo è stato respinto perché la contestazione sulla base del codice degli appalti è nuova e non spiegata nella sua applicabilità a un contratto tra privati. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Broggini, liquidate in euro 4.200 (più oneri di legge), e sussiste l'obbligo, se dovuto, di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma citata in relazione alla domanda principale (trasferimento della proprietà tramite sentenza ex art.2932 c.c.) quale titolo della domanda esperita in primo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare questioni processuali relative all'appello; la Corte però ha ritenuto il motivo inammissibile per mancato interesse.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della presunta violazione delle regole di notificazione e termini; la Corte non ha ritenuto idoneo tale rilievo a fondare il ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di decidere su tutta la domanda e sulla riconvenzionale; la Corte ha precisato che il giudice ha discrezionalità nel ritenere la causa matura e nel chiudere l'istruttoria, e che la Corte d'appello si è comunque pronunciata sulla riconvenzionale.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Fondamento delle censure in cassazione: n.3 (violazione di norme sull'interpretazione e applicazione del diritto) e n.4 (motivazione insufficiente). La Corte ha ritenuto i motivi relativi alla valutazione dei fatti inammissibili o infondati e quelli sulla motivazione non sussistenti rispetto al potere discrezionale del giudice di merito.

  • artt. 1552, 1555 c.c.

    Richiamati in relazione alla contestazione sull'adempimento e qualità delle opere; la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 113-bis d.lgs. 50/2016

    Invocata dalla ricorrente in via subordinata per contestare l'entità della penale; la Corte ha rilevato che la norma del codice degli appalti non è automaticamente applicabile a un contratto tra privati e che la questione risultava nuova e non adeguatamente introdotta.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato indirettamente nella decisione riguardo all'interesse all'impugnazione: la Corte ha ricordato che l'interesse all'impugnazione va valutato in rapporto all'utilità concreta derivante dall'accoglimento del gravame.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentito sindacare nuovamente la valutazione di merito e le risultanze probatorie del giudice di merito: i giudizi di fatto sono rimessi al giudice di merito salvo vizio di diritto.
  • L'interesse ad impugnare va valutato in funzione dell'utilità pratica dell'accoglimento del gravame; un appello incidentale privo di concreta utilità può rendere la censura inammissibile per mancanza di interesse.
  • Il giudice ha discrezionalità nel ritenere chiusa l'istruttoria e nel non disporre ulteriori mezzi istruttori (anche consulenze tecniche), purché non vi sia palese violazione di diritto; tale scelta non richiede sempre una reiterata motivazione se risulta dalle determinazioni processuali complessive.
  • L'invocazione di norme di settore (es. codice degli appalti) richiede la dimostrazione della loro effettiva applicabilità al rapporto dedotto in giudizio; non si può assumere automaticamente la loro rilevanza per contratti tra privati.
  • Le censure processuali relative a notificazioni telematiche o termini devono essere supportate da elementi probatori e dal rispetto delle regole di interesse: eccezioni procedurali senza conseguente utilità non bastano a fondare il ricorso.
  • Le spese seguono la soccombenza: la parte che perde in Cassazione è normalmente condannata alle spese del giudizio di cassazione, con possibile ulteriore contributo unificato se previsto dalla normativa.

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