Sentenza n. 694/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS- e relativo allegato prot. -OMISSIS- riferito all'anno scolastico 2023/2024 attestante la non ammissione di -OMISSIS- agli esami di Stato presso l’-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la che l'alunno -OMISSIS- nell’anno scolastico 2023/2024 non è risultato scrutinabile stante il superamento del 25% del monte ore annuale di assenze consentito per Legge; 3) nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, nello specifico, della Scheda Alunno e del provvedimento del -OMISSIS- “-OMISSIS-” del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale e atti connessi recanti la non ammissione agli esami di Stato per superamento del limite massimo di assenze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la mancata ammissione agli esami di Stato, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 e sostenendo che il superamento del limite di frequenza fosse riconducibile a patologie documentate da certificazioni mediche, nonché ad attività scolastiche quali un viaggio di istruzione e la partecipazione a convegni. Ha lamentato il difetto di motivazione sulla valutazione delle assenze, l'ingiustizia della non ammissione in considerazione del rendimento asseritamente positivo, l'omessa predisposizione di strategie didattiche personalizzate e la mancata considerazione delle verifiche svolte e registrate. L'amministrazione ha evidenziato che le assenze ammontavano al 44,99% dell'orario annuale, pari a 449 ore su 998, e che, anche in caso di ammissione allo scrutinio, lo studente non avrebbe potuto accedere agli esami di Stato per la presenza di gravi insufficienze in più discipline.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha applicato l'art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009, secondo cui la validità dell'anno scolastico richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; le deroghe, ammesse per casi eccezionali, motivati e straordinari, devono riguardare assenze documentate e non devono comunque pregiudicare la possibilità di valutare gli apprendimenti. Il regolamento dell'istituto prevedeva deroghe per motivi di salute documentati da strutture pubbliche o per gravi problemi familiari documentati. Nel caso concreto, le assenze superavano largamente la soglia del 25% e le certificazioni prodotte non provenivano da strutture ospedaliere o specialistiche, sicché non consentivano la deroga prevista dal regolamento. Il giudice ha inoltre rilevato che il rendimento scolastico non avrebbe comunque consentito l'ammissione agli esami, poiché la sufficienza era stata conseguita soltanto in scienze motorie e in condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, anche considerando le deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. La deroga presuppone assenze documentate secondo la disciplina scolastica e, comunque, la conservazione della possibilità di valutare gli apprendimenti.
Massime di principio
- Il limite minimo di frequenza pari ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato costituisce, ai fini della validità dell'anno scolastico, un presupposto per l'ammissione allo scrutinio finale; il suo mancato raggiungimento comporta l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione, salvo deroghe previste dall'istituzione scolastica.
- Le deroghe al limite di frequenza sono ammissibili soltanto in presenza di casi eccezionali, motivati e straordinari, adeguatamente documentati secondo le prescrizioni del regolamento scolastico, e sempre che le assenze non impediscano al consiglio di classe di valutare gli apprendimenti.
- Certificazioni mediche non provenienti da strutture ospedaliere o specialistiche, quando il regolamento scolastico richiede tale provenienza, non sono idonee a fondare la deroga al limite massimo di assenze.
- Il superamento del limite di frequenza può autonomamente impedire lo scrutinio e la conseguente ammissione; inoltre, l'ammissione agli esami di Stato può essere negata anche per autonome ragioni relative al rendimento scolastico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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