Sentenza del 27/05/2021 n. 14875 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Trattazione della causa in assenza di notifica - Retrocessione alla CTR - Solo se necessari accertamenti di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2004 per contabilizzazione di operazioni inesistenti; in sede di cassazione la contribuente ha dedotto, tra altri motivi, la nullità della sentenza d'appello per omessa comunicazione della data di trattazione davanti alla CTR (violazione artt. 31 e 61 d.lgs. 546/1992), vizi di motivazione e di ripartizione dell'onere della prova, omissione di esame di fatti decisivi e genericità dell'appello dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'omessa prova della comunicazione della data di udienza in appello e ha dichiarato la nullità della sentenza della CTR per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, non ha escluso la retrocessione al primo giudice in ogni caso: nel caso concreto ha ritenuto che sulle questioni di merito siano necessari accertamenti di fatto (valutazione dell'incidenza di una sentenza penale, verifica della prova sull'esistenza delle operazioni contestate e dell'adeguatezza delle presunzioni amministrative), per cui ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla CTR Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, per il giudizio di merito e per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, artt. 31 e 61
La comunicazione della fissazione dell'udienza d'appello è funzione essenziale a garanzia del diritto di difesa; la mancata comunicazione (almeno trenta giorni prima) determina la nullità della decisione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 16 (comma 1-bis / comma ibis, regime PEC applicabile ratione temporis)
Stabilisce il regime per le comunicazioni a mezzo PEC nel processo tributario: la validità della comunicazione è subordinata al rispetto delle regole tecniche e alle ricevute prodotte dai gestori PEC.
D.M. 26.4.2012, art. 7
la comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata da parte del gestore del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna; la comunicazione si considera eseguita per l'ufficio di segreteria al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC
Le regole tecniche precisano che per la segreteria è rilevante la ricevuta di accettazione prodotta dal proprio gestore e per il destinatario la ricevuta di avvenuta consegna o la messa a disposizione del messaggio nella casella PEC.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di norme processuali e omissione nell'esame di fatti decisivi; qui il ricorso per nullità e per omesso esame di fatti decisivi è stato valutato.
DPR 600/1973 artt. 39 e 40; DPR 633/1972 art. 54; Cod. Civ. artt. 2697, 2727, 2729
Norme richiamate in tema di ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire la prova degli elementi che giustificano le presunzioni di operazioni inesistenti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'esistenza delle operazioni.
d.lgs. n. 546/1992, art. 59
Prevede i casi tassativi di rimessione del processo al primo giudice; la Corte ricorda che la retrocessione non è automatica per ogni nullità processuale.
Principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., principio richiamato dalla giurisprudenza)
Impone di evitare rinvii inutili che allungherebbero i tempi del giudizio senza vantaggi per il diritto di difesa; è motivo per non disporre retrocessione quando la decisione riguarda solo questioni di diritto.
Massime di principio
- La mancata comunicazione della data di udienza d'appello è causa di nullità per violazione del diritto di difesa; la parte che eccepisce tale nullità non ha l'onere di provare negativamente la mancata comunicazione, mentre l'amministrazione (o la segreteria) deve documentare le ricevute PEC e le attestazioni tecniche che perfezionano la comunicazione.
- La comunicazione via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione per l'ufficio di segreteria e con la ricevuta di avvenuta consegna o la messa a disposizione nella casella del destinatario; occorre produrre le ricevute elettroniche (RAC, ricevuta di accettazione) e non solo un'autocertificazione di segreteria.
- La nullità della sentenza per vizi procedurali non comporta automaticamente la retrocessione al primo giudice: se la questione è di mero diritto la Cassazione può decidere senza rinvio; se invece sono necessari accertamenti di fatto il rinvio al giudice di merito è obbligatorio.
- In materia di fatture relative a operazioni sospette di inesistenza, l'Amministrazione è tenuta a fornire la prova delle presunzioni che giustificano il recupero; una volta assolto tale onere la prova contraria grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
- Quando si deduce l'omessa comunicazione dell'udienza è utile indicare concretamente quale attività processuale è stata pregiudicata e quale prova sarebbe stata prodotta in caso di regolare comunicazione (es. deposito di motivazione, documenti integrativi), perché ciò influisce sulla valutazione dell'utilità di un eventuale rinvio.
- Per la difesa processuale è prudente conservare e produrre sempre le ricevute e le attestazioni elettroniche relative a invii e consegne PEC; le autocertificazioni della cancelleria, senza le ricevute tecniche, possono risultare insufficienti per dimostrare la perfezione della comunicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 52 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 107 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 mag 2021Sentenza del 27/05/2021 n. 511 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →