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Sentenza

Sentenza del 27/05/2021 n. 14875 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Trattazione della causa in assenza di notifica - Retrocessione alla CTR - Solo se necessari accertamenti di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2004 per contabilizzazione di operazioni inesistenti; in sede di cassazione la contribuente ha dedotto, tra altri motivi, la nullità della sentenza d'appello per omessa comunicazione della data di trattazione davanti alla CTR (violazione artt. 31 e 61 d.lgs. 546/1992), vizi di motivazione e di ripartizione dell'onere della prova, omissione di esame di fatti decisivi e genericità dell'appello dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'omessa prova della comunicazione della data di udienza in appello e ha dichiarato la nullità della sentenza della CTR per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, non ha escluso la retrocessione al primo giudice in ogni caso: nel caso concreto ha ritenuto che sulle questioni di merito siano necessari accertamenti di fatto (valutazione dell'incidenza di una sentenza penale, verifica della prova sull'esistenza delle operazioni contestate e dell'adeguatezza delle presunzioni amministrative), per cui ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla CTR Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, per il giudizio di merito e per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 31 e 61

    La comunicazione della fissazione dell'udienza d'appello è funzione essenziale a garanzia del diritto di difesa; la mancata comunicazione (almeno trenta giorni prima) determina la nullità della decisione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 16 (comma 1-bis / comma ibis, regime PEC applicabile ratione temporis)

    Stabilisce il regime per le comunicazioni a mezzo PEC nel processo tributario: la validità della comunicazione è subordinata al rispetto delle regole tecniche e alle ricevute prodotte dai gestori PEC.

  • D.M. 26.4.2012, art. 7

    la comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata da parte del gestore del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna; la comunicazione si considera eseguita per l'ufficio di segreteria al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC

    Le regole tecniche precisano che per la segreteria è rilevante la ricevuta di accettazione prodotta dal proprio gestore e per il destinatario la ricevuta di avvenuta consegna o la messa a disposizione del messaggio nella casella PEC.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di norme processuali e omissione nell'esame di fatti decisivi; qui il ricorso per nullità e per omesso esame di fatti decisivi è stato valutato.

  • DPR 600/1973 artt. 39 e 40; DPR 633/1972 art. 54; Cod. Civ. artt. 2697, 2727, 2729

    Norme richiamate in tema di ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire la prova degli elementi che giustificano le presunzioni di operazioni inesistenti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'esistenza delle operazioni.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 59

    Prevede i casi tassativi di rimessione del processo al primo giudice; la Corte ricorda che la retrocessione non è automatica per ogni nullità processuale.

  • Principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., principio richiamato dalla giurisprudenza)

    Impone di evitare rinvii inutili che allungherebbero i tempi del giudizio senza vantaggi per il diritto di difesa; è motivo per non disporre retrocessione quando la decisione riguarda solo questioni di diritto.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione della data di udienza d'appello è causa di nullità per violazione del diritto di difesa; la parte che eccepisce tale nullità non ha l'onere di provare negativamente la mancata comunicazione, mentre l'amministrazione (o la segreteria) deve documentare le ricevute PEC e le attestazioni tecniche che perfezionano la comunicazione.
  • La comunicazione via PEC si perfeziona con la ricevuta di accettazione per l'ufficio di segreteria e con la ricevuta di avvenuta consegna o la messa a disposizione nella casella del destinatario; occorre produrre le ricevute elettroniche (RAC, ricevuta di accettazione) e non solo un'autocertificazione di segreteria.
  • La nullità della sentenza per vizi procedurali non comporta automaticamente la retrocessione al primo giudice: se la questione è di mero diritto la Cassazione può decidere senza rinvio; se invece sono necessari accertamenti di fatto il rinvio al giudice di merito è obbligatorio.
  • In materia di fatture relative a operazioni sospette di inesistenza, l'Amministrazione è tenuta a fornire la prova delle presunzioni che giustificano il recupero; una volta assolto tale onere la prova contraria grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
  • Quando si deduce l'omessa comunicazione dell'udienza è utile indicare concretamente quale attività processuale è stata pregiudicata e quale prova sarebbe stata prodotta in caso di regolare comunicazione (es. deposito di motivazione, documenti integrativi), perché ciò influisce sulla valutazione dell'utilità di un eventuale rinvio.
  • Per la difesa processuale è prudente conservare e produrre sempre le ricevute e le attestazioni elettroniche relative a invii e consegne PEC; le autocertificazioni della cancelleria, senza le ricevute tecniche, possono risultare insufficienti per dimostrare la perfezione della comunicazione.

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