Cassazione Penale, Sentenza n. 16129/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero e, ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p., aveva disposto l'applicazione della pena (un anno di reclusione e euro 3.000 di multa) per il reato di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58/1998. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) totale assenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità, con la censura che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente risposto ai motivi di appello e si sarebbe erroneamente attenuta al parametro di cui all'art. 129 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai requisiti di "professionalità" e di "offerta pubblica" necessari per integrare il reato contestato (art. 166 TUF), sostenendo che anche riferendosi all'art. 129 c.p.p. la fattispecie non sarebbe sussistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello, impugnata per aver applicato la pena ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p., rientri nella categoria delle sentenze di applicazione della pena (conseguentemente soggette al regime dell'art. 444 e ai limiti di deducibilità dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.). Ne consegue che i motivi proposta-ti non rientrano nei casi ammessi per il ricorso in cassazione. Sul merito, la Corte ha inoltre rilevato che le censure riguardanti la presunta insussistenza del fatto sollevano questioni valutative di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448 cod. proc. pen.
Disciplina la applicazione della pena d'accordo con le richieste dell'imputato; la sentenza resa ai sensi del comma 1 è considerata sentenza di applicazione della pena e soggetta ai limiti di impugnazione previsti dal comma 2‑bis.
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Limita le deduzioni ammissibili in cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; se i motivi non rientrano nei casi previsti la cassazione è inammissibile.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola i giudizi abbreviati e i relativi criteri di valutazione; nel caso in esame la Corte di appello aveva fatto riferimento a parametri di valutazione propri del procedimento abbreviato, ma la Cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate restino soggette a valutazione di fatto.
art. 166 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Norma penale del Testo Unico della Finanza relativa alle fattispecie contestate all'imputato; la configurazione del reato richiede accertamenti sulla professionalità e sulla natura dell'offerta pubblica, elementi valutativi di fatto.
art. 445 cod. proc. pen.
Riferimento al regime degli effetti delle sentenze di applicazione della pena (citato nella sentenza come presidio della natura speciale di tali pronunce).
Sezioni Unite, sent. Fragomeli n. 36084 del 24/06/2005
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che le sentenze emesse ai sensi dell'art. 448, comma 1, c.p.p. vanno inquadrate tra le sentenze di applicazione della pena e sono soggette al regime di inappellabilità e ai limiti di impugnazione previsti per tali pronunce.
Massime di principio
- Quando l'imputato ottiene l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 1 c.p.p., la sentenza va considerata una "sentenza di applicazione della pena": ciò limita fortemente la possibilità di impugnazione in Cassazione, che è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 448, comma 2‑bis.
- Se si intende ottenere un sindacato pieno sulle questioni di responsabilità (valutazioni di fatto, sussistenza della fattispecie), è preferibile non perseguire in via principale la strada della applicazione della pena concordata, perché ciò può precludere il controllo di legittimità su questioni meramente valutative.
- Le censure che puntano sull'insussistenza del fatto o su valutazioni probatorie rilevanti raramente sono ammissibili in Cassazione quando la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena: tali questioni richiedono il riesame degli elementi di fatto, competenza del giudice del merito.
- In caso di motivi multipli in appello (es. richiesta di applicazione pena e contestuale deduzione di innocenza), è strategico esprimere chiaramente l'ordine di priorità o la subordinazione delle istanze: la mancanza di una subordinazione esplicita può impedire che il giudice esamini prima la questione sulla responsabilità.
- Il difensore deve valutare il trade‑off tra ottenere una riduzione di pena attraverso l'accordo e mantenere aperta la possibilità di un esame pieno delle questioni di merito; la scelta incide sulle possibili impugnazioni in sede di legittimità.
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