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Sentenza

Sentenza del 08/03/2024 n. 6961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Regione impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente per prescrizione dell'IRBA 2006. La Regione sosteneva che si trattava di omessa dichiarazione ai fini IRBA (lato regionale) e che, pertanto, il dies a quo della prescrizione quinquennale dovesse decorrere dalla data di scoperta dell'omissione (10/06/2013). La contribuente e i giudici di merito avevano invece ritenuto che si fosse trattato di una dichiarazione infedele trasmessa all'Ufficio delle Dogane di Salerno il 30/01/2007, sicché la prescrizione doveva decorrere da tale data.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Regione, confermando l'orientamento dei giudici di merito: la vicenda rilevante era una dichiarazione infedele trasmessa il 30/01/2007 e, di conseguenza, il termine prescrizionale quinquennale doveva essere calcolato da quella data (conseguente estinzione del credito per prescrizione rispetto all'avviso notificato il 21/01/2014). La Corte ha inoltre richiamato e applicato il principio di supremazia del diritto dell'Unione, osservando che la normativa nazionale in materia di IRBA è risultata incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia (ordinanza 9/11/2021, C-255/20) e che, pertanto, le disposizioni nazionali/regionale incompatibili debbono essere disapplicate. Per effetto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sono compensate le spese del giudizio; il ricorrente va comunque gravato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3, comma 6

    All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13 e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

    La Corte ha considerato applicabile la disciplina che collega l'accertamento alla dichiarazione annuale presentata: la fattispecie concreta è stata qualificata come "dichiarazione infedele" trasmessa alle Dogane il 30/01/2007 e non come omessa denuncia alla Regione; pertanto il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15

    Richiamato per la distinzione tra comportamenti omissivi e dichiarazioni infedeli: il richiamo normativo non ha consentito alla Regione di far decorrere la prescrizione dalla data di scoperta dell'omissione, perché nel caso concreto non si tratta di omissione ma di dichiarazione (in)fedele.

  • D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Norma che attribuisce alle regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina; citata a scopo storico-normativo per ricostruire il quadro legislativo dell'IRBA.

  • L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 1

    Riferimento normativo sulla delega e autonomia impositiva delle Regioni; utilizzato nella ricostruzione dell'origine normativa dell'IRBA.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1

    Riferimento tecnico richiamato dalla L.R. Campania per la gestione amministrativa, la riscossione e il contenzioso in materia di tributi assimilabili alle accise.

  • Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628

    "... sono abrogati [i riferimenti normativi in materia di IRBA]. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."

    La Corte osserva che, pur essendo intervenuta l'abrogazione normativa nazionale della disciplina IRBA con salvezza degli effetti per obbligazioni già insorte, la giurisprudenza comunitaria (CJUE) ha dichiarato l'incompatibilità della normativa con la Direttiva 2008/118; in presenza di tale conflitto, il giudice nazionale deve disapplicare le norme nazionali incompatibili e non può invocare semplicemente l'abrogazione con effetto limitato nel tempo per mantenere effetti contrari al diritto UE.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    La Corte di Giustizia ha interpretato questa disposizione nel senso che imposte aggiuntive su prodotti soggetti ad accisa sono ammesse solo se hanno una "finalità specifica" e rispettano le norme UE sulle accise; la Corte nazionale ha seguito la CGUE nel ritenere che l'IRBA non soddisfa tali requisiti e pertanto la normativa che la prevedeva confligge col diritto UE.

  • Ordinanza Corte di Giustizia UE 9 novembre 2021, causa C-255/20

    La Corte nazionale ha richiamato l'ordinanza per affermare che la normativa nazionale/regionale istitutiva dell'IRBA è incompatibile con la direttiva 2008/118, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Massime di principio

  • Se il tributo regionale (come l'IRBA) è stato liquidato sulla base di una dichiarazione effettivamente presentata, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di presentazione/trasmissione di quella dichiarazione e non dalla data di 'scoperta' comunicata dall'amministrazione; la distinzione tra omissione (omessa denuncia) e dichiarazione infedele è determinante per il calcolo della prescrizione.
  • Quando la normativa nazionale o regionale è incompatibile con il diritto dell'Unione (come interpretato dalla Corte di Giustizia), il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante: la pronuncia comunitaria ha effetto retroattivo salvo che i rapporti siano ormai estinti per prescrizione o decadenza.
  • L'abrogazione normativa intervenuta successivamente non elimina automaticamente la rilevanza di pronunce comunitarie: la tutela del contribuente si valuta tenendo conto sia della disciplina nazionale sia delle eventuali sentenze/ordinanze della CGUE e del principio di certezza del diritto (prescrizione/decadenza).
  • In contestazioni tributarie, accertare con precisione se e a chi è stata presentata la dichiarazione (Regione vs. Dogane/Monopoli) è cruciale: una dichiarazione presentata all'Agenzia delle Dogane può integrare il presupposto per l'accertamento regionale se la normativa regionale la pone come riferimento per la decorrenza dei termini.
  • In presenza di mutamenti normativi o giurisprudenziali sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso, i giudici possono compensare le spese di lite; il contribuente può ottenere favorevole qualificazione della fattispecie anche per motivi connessi al diritto UE.

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