Sentenza del 08/03/2024 n. 1607 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale Ici Imu - Occupazione sine titolo da parte di terzi - Non determina l'estensione della soggettività passiva dell'imposta all'occupante - Debenza in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale - Permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato che, ai fini IMU/ICI, la soggettività passiva resta in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale anche se l'immobile è occupato abusivamente da terzi. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio per complessivi € 1.800,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IMU versata per le annualità 2016-2020 sostenendo che l'immobile di sua proprietà era occupato sine titulo da terzi (D. T. e M.), per cui l'imposta non sarebbe dovuta in capo al proprietario ma all'effettivo possessore abusivo.
Norme richiamate
art. 9, co. 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi"
La norma individua il soggetto passivo nell'intestatario della proprietà o di altro diritto reale di godimento; non trasferisce automaticamente la soggettività passiva all'occupante abusivo.
art. 1, co. 2 e 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)
Testo sovrapponibile alla disciplina IMU: il concetto di possesso ai fini impositivi si riferisce alla titolarità del diritto reale (proprietà o altri diritti reali di godimento), coerentemente con la natura patrimoniale del tributo.
art. 53 Costituzione
Risoluzione invocata dal ricorrente (principio di capacità contributiva): il richiamo non è risultato idoneo a spostare la soggettività passiva dall'intestatario del diritto reale all'occupante abusivo secondo l'interpretazione normativa e giurisprudenziale applicata.
art. 1140 c.c.
Richiamato nella giurisprudenza per spiegare che ai fini dell'imposta rileva il potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà; l'attività materiale dell'occupante abusivo non sostituisce la titolarità del diritto reale.
Cass. n. 9519/2023 (orientamento giurisprudenziale)
Conferma l'orientamento consolidato secondo cui l'occupazione abusiva non esonera il proprietario dall'obbligo IMU/ICI; la soggettività passiva resta ancorata alla titolarità del diritto reale.
Massime di principio
- La soggettività passiva dell'IMU/ICI è ancorata alla titolarità del diritto reale (proprietà o altro diritto di godimento) e non all'effettivo possesso materiale.
- L'occupazione abusiva da parte di terzi non trasferisce l'obbligo d'imposta sull'occupante: il proprietario rimane di regola il soggetto passivo.
- Eventuali richieste di rimborso per IMU dovuta in passato sono soggette a termini di prescrizione; verificare annualità contestate prima di proporre istanze.
- Il proprietario che subisce occupazione abusiva deve tutelarsi con azioni civili (sfratto, responsabilità per occupazione, risarcimento danni) ma non può ottenere automaticamente l'esonero IMU per il solo fatto dell'occupazione.
- Per ottenere l'esenzione o lo spostamento della soggettività passiva occorrono fatti o atti che incidano sulla titolarità del diritto reale (es. trasferimento del diritto, provvedimento giudiziario che attribuisca la titolarità impositiva a terzi), non la mera detenzione abusiva.
- In contestazioni simili è utile documentare: titolarità catastale e anagrafica, provvedimenti di terzi, denunce/istanze rivolte all'autorità e ogni atto processuale volto a recuperare la disponibilità dell'immobile; comunque l'onere fiscale rimane generalmente in capo al proprietario.
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