Cassazione Penale, Sentenza n. 22790/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza la rifiutò perchè: non risultava adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato (mancato pagamento delle spese processuali e mancato risarcimento alle vittime degli omicidi per i quali è stato condannato), non era provato un sicuro ravvedimento, non risultava collaborazione con la giustizia rispetto alla causa ostativa ex art. 416-bis, e nel corso della detenzione aveva commesso un ulteriore reato (art. 337-bis) e infrazioni disciplinari. La difesa ha contestato l'inclusione delle spese processuali tra le obbligazioni civili, ha sostenuto l'assenza di risorse per risarcire e ha invocato prospettive di percorsi di mediazione/giustizia riparativa e la presunta inutilità o inesigibilità della collaborazione; ha inoltre dedotto carenze del parere della DDA acquisito. La Corte di Cassazione ha valutato tali argomentazioni e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: le spese del procedimento rientrano tra le obbligazioni civili ex art. 176; l'assenza di prova dell'adempimento o dell'impossibilità/inesigibilità delle obbligazioni civili legittima il rigetto; per i reati di cui all'art. 416-bis l'accesso ai benefici è ostativo salvo collaborazione o, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4-bis, dimostrazione specifica dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità e di elementi ulteriori che escludano il pericolo di ripristino dei collegamenti; il ricorrente non ha dimostrato la impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione né ha allegato adeguata documentazione (tra cui la relazione DDA evocata ma non prodotta), e ha commesso fatti e infrazioni che indeboliscono la prova del ravvedimento; la memoria che solleva la mancata aggiornatezza del parere DDA depositata successivamente è inammissibile perché nuovo motivo non dedotto nel primo grado. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Stabilisce i presupposti per la liberazione condizionale: sconto di parte della pena, comportamento che fa ritenere sicuro il ravvedimento e adempimento delle obbligazioni civili o dimostrazione della loro impossibilità; il giudice valuta l'adempimento anche come indice del ravvedimento soggettivo.
art. 4-bis, legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Per i reati di particolare gravità (tra cui art. 416-bis) pone condizioni aggiuntive: in linea generale la collaborazione con la giustizia è condizione per i benefici; il comma 1-bis ammette i benefici anche in assenza di collaborazione solo se il detenuto dimostra adempimento delle obbligazioni civili e allega elementi specifici, diversi e ulteriori, per escludere collegamenti attuali con la criminalità e il pericolo di ripristino. Il comma 2 disciplina acquisizione di informazioni e pareri (DDA, DNA) e prevede termini per gli accertamenti.
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso che determina effetti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari salvo collaborazione o dimostrazioni specifiche dell'assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis.
art. 185 cod. pen.
Individua il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come obbligazione civile derivante dal reato, rilevante ai fini dell'art. 176.
art. 188 cod. pen.
Indica le spese per il mantenimento negli istituti di pena come obbligazione riconducibile alle obbligazioni civili rilevanti per la liberazione condizionale.
art. 189 comma 1, n. 2 cod. pen.
Indica le spese del procedimento tra gli oneri che possono costituire obbligazioni civili nascenti dal reato, confermando la loro rilevanza ai fini dell'art. 176.
art. 58-ter legge n. 354/1975
Norma di coordinamento con l'art. 4-bis che disciplina la collaborazione con la giustizia e le condizioni di valutazione della "utilità e possibilità" della collaborazione ai fini dei benefici.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di esposizione del motivo di ricorso in cassazione (richiami formali sul contenuto del gravame).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione/errata interpretazione di norme di diritto) richiamate per la struttura del ricorso.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale ex art. 176 è necessario dimostrare non solo la buona condotta carceraria ma anche il sicuro ravvedimento e l'adempimento delle obbligazioni civili o la loro comprovata impossibilità: il giudice valuta il comportamento e gli atti concreti di riparazione anche sul piano morale.
- Per i condannati per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) l'art. 4-bis introduce un'ulteriore barriera: la collaborazione con la giustizia è generalmente condizione; in assenza di collaborazione il richiedente deve allegare elementi specifici, concreti e ulteriori per escludere collegamenti attuali con la criminalità e il rischio di ripristino.
- Le spese del procedimento rientrano tra le obbligazioni civili derivanti dal reato e la loro mancata estinzione può ostare alla concessione dei benefici.
- Chi pretende l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione o il mancato patrimonio per il risarcimento deve proporre e documentare tali fatti fin dall'istanza iniziale: deduzioni nuove sollevate solo in sede di ricorso sono spesso inammissibili.
- Il giudice può decidere anche in assenza dei pareri/informazioni richieste decorso il termine previsto dalla norma; tuttavia la mancata acquisizione o l'obsolescenza del parere può essere rilevante se sollevata tempestivamente e documentata.
- Comportamenti intervenuti durante la detenzione (nuove condotte illecite o infrazioni disciplinari) incidono negativamente sulla valutazione del ravvedimento e possono legittimare il diniego del beneficio.
- Mere dichiarazioni di disassociazione dall'organizzazione, la semplice fruizione di permessi premio o la regolare condotta carceraria non sono, da sole, sufficienti a superare le condizioni ostative previste per i reati mafiosi; occorrono prove e iniziative concrete di riparazione o elementi specifici che escludano collegamenti attuali.
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