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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, lettera b) c.p.p. in relazione all'art. 533 c.p.p., sostenendo che la sentenza impugnata aveva ritenuto la sua responsabilità senza che fosse stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (reato commesso il 14/08/2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo pari a cinque anni per la fattispecie contestata, dato l'evento del 14/08/2017). Pur non rinvenendo profili di inammissibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto maturate le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. successive alla sentenza impugnata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha escluso la pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. perché dagli atti non risultava in modo evidente l'insussistenza del fatto-reato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    La norma definisce la fattispecie contestata; nella vicenda è stata valutata come soggetta a un termine massimo di prescrizione pari a cinque anni, determinante per la dichiarazione di estinzione del reato

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    art. 606, lett. b) c.p.p.

    Censura di legittimità per violazione di legge: il ricorrente ha invocato tale motivo per lamentare insufficienza della prova; la Corte ha però ritenuto la questione superata dall'intervenuta prescrizione

  • art. 533 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle motivazioni della sentenza impugnata; il ricorrente sosteneva che la motivazione non provava gli elementi del reato, ma la Cassazione ha proceduto alla verifica della causa di non punibilità sopravvenuta

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha applicato questa disposizione per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità (prescrizione) intervenute dopo la sentenza impugnata; inoltre ha motivato sul perché non fosse possibile pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi del comma 2

Massime di principio

  • Se, dopo la pronuncia impugnata e nel corso del giudizio di legittimità, interviene una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • L'annullamento senza rinvio è la conseguenza tipica quando il reato è estinto per prescrizione: si determina l'interruzione del processo rispetto alla condanna impugnata senza demandare la decisione ad altro giudice.
  • La pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto; in sua mancanza la Corte non può sostituirsi al giudice di merito e deve limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
  • Le doglianze sulla insufficienza della prova (art. 606 lett. b) c.p.p.) possono diventare in parte superflue se sopravviene la prescrizione; tuttavia la Cassazione può comunque esaminare la correttezza formale del ricorso e decidere in base alle cause sopravvenute.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare i termini di prescrizione applicabili alla fattispecie e la data di consumazione del reato: il decorso del termine può incidere decisivamente sull'esito del giudizio di legittimità.

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