Regolamento (UE) 2026/347
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/347 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario del Regno di Thailandia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sul granturco dolce originario della Thailandia. L’istruttoria rileva la persistenza del dumping durante il periodo di riesame e, soprattutto, un forte rischio che la sua cessazione determini la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il regolamento fissa aliquote individuali per taluni produttori esportatori thailandesi, disciplina le condizioni documentali per beneficiarne e prevede un’aliquota generale per tutte le altre importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce preparato o conservato originario della Thailandia, a seguito di riesame in previsione della scadenza
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia. Le misure riguardano gli operatori individuati nel regolamento, con aliquote individuali per specifiche società e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della Thailandia. Il regolamento si applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; resta ferma l’applicazione delle ordinarie disposizioni doganali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce originario della Thailandia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/347 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di granturco dolce preparato o conservato originario della Thailandia. La Commissione conferma la persistenza del dumping durante il periodo di riesame e ritiene probabile che, in assenza di misure, esso si ripresenti insieme al pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale
Le misure antidumping erano già state istituite nel 2007 e successivamente prorogate e modificate con vari atti, fino al precedente riesame in previsione della scadenza del 2019 e alla reistituzione specifica per River Kwai International Food Industry Co. Ltd. nel 2021. La presente inchiesta è stata aperta il 29 novembre 2024 a seguito della domanda presentata il 31 agosto 2024 dall’AETMD per conto dell’industria dell’Unione, con periodo di inchiesta di riesame compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.
Prodotto interessato e soggetti coinvolti
Il prodotto oggetto delle misure è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, nonché il prodotto non conservato in aceto/acido acetico, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00. La Commissione ha considerato simili il prodotto esportato in Unione, il prodotto venduto sul mercato interno thailandese, quello venduto altrove dai produttori esportatori e quello fabbricato dall’industria dell’Unione.
Accertamenti sul dumping
La Commissione ha calcolato il valore normale sulla base dei prezzi interni thailandesi quando le vendite risultavano rappresentative e remunerative; nei casi in cui ciò non fosse possibile, ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sui prezzi realmente pagati o pagabili, con confronto allo stadio franco fabbrica e con adeguamenti per trasporto, bancario, commissioni, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e costo del credito. Per i produttori esportatori campionati i margini di dumping sono risultati tra il 4 % e il 5,7 %.
Rischio di persistenza del dumping
Pur in presenza di volumi di importazione thailandese relativamente contenuti nel periodo di riesame, la Commissione ha rilevato una notevole capacità inutilizzata in Thailandia e l’attrattiva del mercato dell’Unione, dove i prezzi di importazione thailandesi rimanevano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ne deriva la conclusione che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile un significativo incremento delle importazioni thailandesi a prezzi di dumping.
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione, composta da 11 produttori o gruppi di produttori, ha visto diminuire vendite, produzione, utilizzo degli impianti, occupazione e redditività, con un progressivo aumento delle scorte. La Commissione attribuisce il deterioramento economico principalmente alla pressione competitiva esercitata dalle importazioni cinesi a prezzi oggetto di dumping, mentre l’impatto delle importazioni thailandesi è ritenuto limitato ma non trascurabile, anche in ragione del loro prezzo inferiore ai costi e ai prezzi dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
In assenza di collaborazione da parte di importatori, utilizzatori o fornitori, la Commissione ha confermato le conclusioni già raggiunte nel precedente riesame: il mantenimento dei dazi non risulta contrario all’interesse dell’Unione. È stato inoltre valorizzato il fatto che, in un procedimento parallelo riguardante la Cina, non sia emerso un impatto sproporzionato sugli operatori a valle.
Misure antidumping definitive e meccanismo applicativo
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Thailandia. Sono previste aliquote individuali per Karn Corn Co., Ltd (3,1 %), Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (14,3 %), River Kwai International Food Industry Co., Ltd (3,6 %), Sunsweet Public Company Limited (11,1 %) e per i produttori esportatori collaboranti elencati in allegato (12,9 %); per tutte le altre società thailandesi si applica il 14,3 %.
Fattura commerciale e controllo doganale
Per beneficiare delle aliquote individuali occorre presentare alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione testuale prescritta dal regolamento, sottoscritta da un responsabile identificato. La mancata produzione di tale documento comporta l’applicazione del dazio residuale. Restano fermi i controlli doganali ordinari e la possibilità di richiedere documentazione supplementare.
Nuovi esportatori, cambio di nome ed elusione
Il regolamento prevede la possibilità di estendere il trattamento tariffario a nuovi produttori esportatori thailandesi che soddisfino condizioni rigorose circa l’assenza di esportazioni nel periodo iniziale, l’assenza di collegamenti con operatori già soggetti a misure e l’effettiva o imminente esportazione nell’Unione. È altresì disciplinata la richiesta di modifica del nome e si richiama la possibilità di avviare un’inchiesta antielusione in caso di aumento significativo delle esportazioni dopo l’adozione delle misure.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e continuità delle misure
Il regolamento interviene ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, dopo un riesame avviato il 29 novembre 2024 su domanda presentata da AETMD il 31 agosto 2024. La Commissione conferma la permanenza del dumping nel periodo di riesame (1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024) e il rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio, mantenendo quindi le misure antidumping.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto riguarda granturco dolce in granella, preparato o conservato, non congelato, sia nell’aceto/acido acetico sia in altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 2006. I codici doganali interessati sono ex 2001 90 30 (TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (TARIC 2005 80 00 10).
Accertamento del dumping
La Commissione ha ricostruito il valore normale e confrontato quest’ultimo con il prezzo all’esportazione allo stadio franco fabbrica, con gli opportuni adeguamenti. Per i produttori esportatori inseriti nel campione, i margini di dumping risultano compresi tra il 4 % e il 5,7 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ritiene probabile che, in assenza di misure, la Thailandia incrementi significativamente le esportazioni verso l’Unione grazie alla notevole capacità inutilizzata e all’attrattiva del mercato UE. È stato rilevato che le importazioni thailandesi continuerebbero presumibilmente a entrare a prezzi di dumping.
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione è stata ritenuta aver subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia il pregiudizio durante il periodo in esame è stato causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese; il contributo delle importazioni thailandesi è considerato limitato per via dei volumi contenuti, ma non escluso.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che non vi sono validi motivi contrari al mantenimento delle misure. Nessun importatore, utilizzatore o fornitore ha collaborato; inoltre il quadro complessivo non evidenzia un impatto sproporzionato per gli operatori a valle.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono stabilite aliquote individuali per Karn Corn Co., Ltd (3,1 %, codice TARIC A789), Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd (14,3 %, A890), River Kwai International Food Industry Co., Ltd (3,6 %, A791), Sunsweet Public Company Limited (11,1 %, A792) e per i produttori esportatori collaboranti elencati nell’allegato (12,9 %). Per tutte le altre importazioni originarie della Thailandia si applica il 14,3 % (A999).
Condizione della fattura commerciale valida
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, datata e firmata da un responsabile identificato. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale più elevata prevista per le altre importazioni.
Aggiunta di nuovi produttori esportatori e modifiche nominali
L’articolo 1, paragrafo 4, consente l’estensione delle aliquote ai nuovi produttori esportatori thailandesi che dimostrino: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005), assenza di collegamento con operatori soggetti alle misure e successiva esportazione o obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione un quantitativo significativo. È inoltre previsto che il cambio di denominazione possa essere riconosciuto previa richiesta alla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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