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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08537/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/11/2023. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) la recidiva, contestando il relativo giudizio di maggiore pericolosità; 2) profili non meglio specificati, ritenuti dalla Corte del tutto scollegati dal giudizio e verosimilmente riferiti ad altro procedimento; 3) la valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché la recidiva era stata motivata valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, la loro epoca, la gravità dei fatti e la maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto; il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del fatto senza evidenziare vizi logici della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte generici, in parte non correlati al giudizio e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito sulla pena e sulle attenuanti generiche senza indicare illogicità della motivazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che si limita a contestare in modo generico il giudizio di recidiva quando la motivazione di merito abbia dato conto dei precedenti penali, della loro specificità, della loro epoca e della maggiore pericolosità desunta in concreto.
  • Non è ammissibile un motivo di ricorso che introduca questioni prive di correlazione con il giudizio di merito o verosimilmente riferite ad altro procedimento.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente censura di violazione di legge o vizio motivazionale, miri soltanto a una nuova valutazione del fatto in punto di pena e di attenuanti generiche senza evidenziare specifiche illogicità della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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