Cassazione Penale, Sentenza n. 295/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse valutato il merito dei motivi (violazione del diritto di difesa) anziché limitarsi al 'filtro' di ammissibilità. I due motivi di appello riguardavano: 1) la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione di assenza di violenza, con contestazione della credibilità della persona offesa e richiesta di verifica delle immagini di videosorveglianza; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con elenco di elementi personali e comportamentali che avrebbero dovuto prevalere sulla gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'appello debba limitarsi, in sede di delibazione, a verificare la sussistenza del requisito di specificità dei motivi e non a pronunciarsi sul merito dei motivi stessi. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte d'appello di Bologna non ha svolto un sindacato anticipato sul merito ma ha correttamente constatato la mancanza della specifica confutazione delle ragioni di fatto e di diritto poste dal G.i.p. del Tribunale di Bologna: il primo motivo non indicava elementi idonei a mettere in dubbio la credibilità della persona offesa né contestava l'affermazione circa l'assenza di telecamere; il secondo motivo non ha confrontato gli elementi a favore delle attenuanti con le ragioni del rigetto (gravità del fatto e precedenti). Per tali ragioni i motivi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorso per cassazione è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
l'impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
Il comma 1-bis codifica il requisito di specificità dell'appello: ogni motivo deve enunciare puntualmente i rilievi critici rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'appello e giustifica il controllo di delibazione da parte del giudice dell'appello.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d))
Norma che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 581 c.p.p. nella 'Riforma Cartabia', con l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo degli atti di impugnazione e rafforzare il potere del giudice di appello nella fase di delibazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione di competenze e modalità decisionali del giudice dell'appello in sede di decisione sull'impugnazione; è stata richiamata dal ricorrente nella critica alla modalità di esame dei motivi, ma la Corte ha evidenziato che il controllo di ammissibilità non può trasformarsi in un sindacato sul merito.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che la manifesta infondatezza dei motivi è causa speciale di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte osserva che tale causa riguarda soltanto la Cassazione e non autorizza il giudice dell'appello a dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il controllo di ammissibilità dell'appello si limita a verificare i requisiti formali, in particolare la specificità dei motivi: il giudice di appello non deve svolgere un esame anticipato di merito salvo che non emerga una palese insufficienza formale.
- Per essere specifico, ogni motivo di appello deve indicare puntualmente i rilievi critici rispetto alle ragioni (di fatto o di diritto) espresse nella decisione impugnata e riferirsi chiaramente ai capi e punti della decisione contestati.
- Se si contesta la valutazione della prova (es. credibilità della persona offesa, assenza di video), l'appello deve indicare elementi concreti da cui desumere l'errore valutativo o la possibile esistenza/prova contraria; la mera enunciazione di una diversa ricostruzione factuale senza riferimenti probatori concreti è inidonea alla specificità.
- Quando si chiede il riconoscimento di attenuanti generiche, l'appellante deve confrontare espressamente gli elementi favorevoli con le ragioni adottate dal giudice di primo grado per negarle (es. gravità del fatto, precedenti), spiegando perché i primi dovrebbero prevalere.
- In una situazione simile, predisporre un atto di appello efficace richiede: 1) indicazione puntuale dei capi e punti della decisione impugnata; 2) enunciazione esplicita dei rilievi critici collegati a fatti o norme specifiche; 3) prova o riferimento documentale a elementi che smentiscono le conclusioni del giudice di primo grado (se si contesta la valutazione probatoria); 4) confronto argomentato con le ragioni del rigetto delle richieste (se rilevanti).
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