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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50774/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) censura della formula di condanna e della motivazione, sostenendo che l'unico sversamento contestato (17/04/2021) fosse un episodio isolato e quindi non integra l'elemento della continuatività/attività di sversamento richiesta per il reato contestato; (2) doglianza circa la negazione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), ritenendo che le qualità personali e l'entità del danno avrebbero dovuto far pendere per l'esclusione; (3) censura per mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna (art. 175 c.p.), nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al primo motivo (per carenza di critiche specifiche e per essere, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito: il Tribunale aveva ritenuto la condotta non occasionale, svolta in ambito professionale). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che la condotta, valutata come non occasionale e grave, esclude l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il giudice di merito, pur avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non ha motivato il rifiuto del beneficio della non menzione; tale omissione vizia parzialmente la decisione. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo alla non menzione nel casellario giudiziale; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la responsabilità penale dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma che sanziona lo sversamento o l'abbandono di rifiuti senza autorizzazione; la sentenza ha ritenuto integrato il reato con riferimento a residui vegetali derivanti dall'attività di giardinaggio, valutando la condotta non occasionale.

  • codice penale, art. 131-bis

    Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la causa non opera se manca anche uno solo dei presupposti (ad es. occasionalità e scarsa offensività) e che il Tribunale ha motivato adeguatamente l'assenza di tali presupposti nel caso concreto.

  • codice penale, art. 175

    Norma collegata agli effetti della sospensione condizionale e alla non menzione della condanna; la difesa aveva richiesto il beneficio della non menzione, il cui mancato riconoscimento non è stato motivato dal giudice di merito e ciò ha determinato annullamento parziale.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Richiama l'obbligo di motivazione e la necessità che il ricorso per cassazione contenga censure argomentate e critiche specifiche: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale quando l'annullamento concerne solo profili non sostanziali; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna sul punto della responsabilità, annullando solo la parte relativa alla non menzione.

Massime di principio

  • La commissione di un unico atto di abbandono/sversamento può comunque essere valutata come non occasionale se inserita nell'ambito di un'attività professionale: la rilevanza della 'continuità' va accertata in relazione al contesto e alle modalità dell'attività.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche che chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la verifica di tutti i presupposti (occasionalità, entità del danno, offensività minima); la mera presenza di qualità personali dell'imputato non è sufficiente a fondare l'esclusione se la condotta è ritenuta non occasionale o di rilievo.
  • Quando il giudice concede un beneficio (es. sospensione condizionale) ma ne nega un altro collegato (es. non menzione), deve motivare espressamente perché gli elementi favorevoli non bastano anche per il beneficio negato; il silenzio o la mancata motivazione su tale punto viziano la decisione e comportano annullamento parziale.
  • Se l'annullamento in Cassazione riguarda solo questioni formali o benefici accessori, la condanna sostanziale può rimanere irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; ciò produce effetti limitati al profilo annullato senza riaprire completamente il giudizio di merito.

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