Sentenza n. 1620/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Grosseto, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e a ricevere gli accrediti relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato al Ministero presso la sede reale e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione della sentenza. La ricorrente aveva chiesto anche il riconoscimento degli interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha respinto la domanda relativa agli interessi, poiché non erano previsti nella sentenza oggetto di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza della mancata esecuzione di un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa o patrimoniale determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine specifico, individuando puntualmente gli adempimenti dovuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi o ulteriori utilità non previsti dal titolo giudiziale posto in esecuzione, poiché il giudice deve mantenere l’attività esecutiva entro i limiti oggettivi del giudicato.
Come è indicizzato
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