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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 382/2023 in data 21 giugno 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 382/2023, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 382/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 13 dicembre 2024 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione e il decorso del termine previsto per l’adempimento. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione all’Amministrazione, l’inadempimento e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo agli adempimenti necessari entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che egli provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato e per ottenere, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso ha consentito la proposizione del rimedio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione sia tenuta a compiere gli adempimenti amministrativi necessari per attuarlo.
  • Ai fini dell’ottemperanza, la prova del giudicato, della sua notificazione all’Amministrazione e dell’omesso adempimento, non contestati dall’Amministrazione rimasta non costituita, è sufficiente a fondare l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, consente di procedere giudizialmente per l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla pronuncia un Commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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