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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25276/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di vini: l'acquirente conveniva in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione per inadempimento per aliud pro alio, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il venditore chiamava in garanzia la fornitrice, che si difendeva sostenendo di essere estranea ai fatti. Nel corso dell'istruzione il titolare della fornitrice disconosceva la genuinità delle sottoscrizioni apposte su diciotto documenti di trasporto e su due fatture, proponeva querela di falso e venivano svolte una consulenza grafologica e prove testimoniali. La c.t.u. accertava la falsità delle firme, ma i giudici di merito ritenevano comunque provato che il vino provenisse effettivamente dall'azienda fornitrice, valorizzando le testimonianze e la presenza del timbro aziendale sui documenti. La fornitrice ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per nuovi mezzi di prova, assumendo che la Corte d'appello avesse introdotto un requisito non previsto dalla norma, cioè l'incontrovertibilità dei nuovi mezzi; 2) violazione dell'art. 2721 c.c. e dell'art. 2724 n. 1 c.c., sostenendo che documenti dichiarati falsi non potessero costituire principio di prova scritta idoneo ad ammettere la prova testimoniale e chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità delle prove orali assunte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello, pur con lessico non impeccabile, avesse sostanzialmente respinto la richiesta di rimessione in termini perché i nuovi mezzi di prova erano inadeguati e irrilevanti, applicando una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la falsità della sottoscrizione apposta in calce a un documento non esclude, di per sé, che quel documento possa integrare un principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c., se la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. Nel caso concreto, era plausibile che le firme false fossero state apposte da un dipendente e che il timbro appartenesse alla ditta, sicché la prova testimoniale era ammissibile. Essendo stati rigettati tutti i motivi, il ricorso è stato respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    la parte dimostri di non aver potuto dedurre le nuove prove nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile

    la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà una valutazione di inadeguatezza e irrilevanza dei nuovi mezzi di prova, non un requisito estraneo alla norma; la decisione della Corte d'appello è stata letta come applicazione della ragione più liquida.

  • art. 2724 n. 1 c.c.

    La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto

    un documento può costituire principio di prova scritta se esiste uno scritto proveniente dalla parte contro cui è prodotto e idoneo a rendere verosimile il fatto allegato; la falsità della firma non esclude tale funzione se la provenienza del documento è desumibile plausibilmente da altre circostanze.

  • art. 2721 c.c.

    la censura relativa alla pretesa inammissibilità della prova testimoniale è stata respinta perché i giudici di merito avevano correttamente ravvisato un principio di prova scritta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla rimessione in termini e sull'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito si fonda sulla concreta inadeguatezza e irrilevanza delle prove offerte, anche se la motivazione usa formule non tecnicamente perfette.
  • Ai fini dell'art. 2724 n. 1 c.c., il principio di prova per iscritto richiede: esistenza di uno scritto, provenienza dalla parte contro cui è prodotto e idoneità a rendere verosimile il fatto dedotto.
  • La falsità della sottoscrizione di un documento non impedisce, di per sé, di considerarlo principio di prova scritta, se la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto risulta plausibile da circostanze ulteriori, come timbri aziendali o modalità di formazione del documento.
  • Il principio di prova per iscritto opera come giudizio di verosimiglianza, esterno al perimetro della prova piena; esso può giustificare l'ammissione della prova testimoniale anche quando la genuinità della firma sia contestata o accertata come falsa.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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