Cassazione Civile, Ordinanza n. 04928/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione all'amianto, proposta da un soggetto che assumeva di aver lavorato in condizioni ambientali tali da integrare i presupposti dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva però respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970: secondo il giudice di merito, il termine triennale decorreva dallo spirare dei 300 giorni successivi alla domanda amministrativa e tale termine non poteva essere prorogato per il mancato provvedimento dell'INPS sul ricorso amministrativo né per la proposizione di una nuova istanza. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il termine di 300 giorni non sarebbe insuperabile in assenza di un provvedimento espresso dell'INPS e che la decadenza dovrebbe operare sui singoli ratei e non sul diritto alla rivalutazione contributiva; con il secondo e il terzo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, insistendo sulla fondatezza nel merito della domanda per la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato alla luce del costante orientamento secondo cui il termine di 300 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo non è superabile neppure se l'INPS non provveda sul ricorso amministrativo, provveda tardivamente o sia presentata una nuova domanda. Ha inoltre escluso che la decadenza riguardasse i singoli ratei di pensione, affermando che il diritto ai benefici ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 è autonomo rispetto alla pretesa sui ratei. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo e del terzo, senza necessità di rimessione alle Sezioni Unite o di trattazione in pubblica udienza, data l'uniformità dell'orientamento di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese sono state poste a carico del ricorrente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. alle prestazioni previdenziali.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
La norma attribuisce un autonomo diritto ai benefici contributivi per esposizione all'amianto; la relativa domanda è soggetta al regime decadenziale richiamato dalla decisione.
Il termine decadenziale triennale decorre dalla scadenza dei 300 giorni successivi alla domanda amministrativa e non è prorogabile per il mancato o tardivo provvedimento dell'INPS sul ricorso amministrativo né per la presentazione di una nuova domanda.
Nel caso esaminato la Corte ha escluso che potesse farsi riferimento a tale disciplina per sottrarre la parte soccombente al regime ordinario delle spese.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali soggette a decadenza sostanziale, il termine decadenziale può decorrere dalla scadenza del periodo previsto per la definizione del procedimento amministrativo, anche in assenza di un provvedimento espresso dell'ente previdenziale.
- Il silenzio, il ritardo dell'ente previdenziale o la proposizione di una nuova domanda amministrativa non sospendono né prorogano il termine di decadenza, se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.
- Quando la legge attribuisce un beneficio contributivo autonomo rispetto alla liquidazione della pensione, la decadenza colpisce la domanda di riconoscimento del beneficio e non i singoli ratei pensionistici.
- Se il primo motivo di ricorso è infondato e assorbente, i motivi ulteriori che attengono al merito restano assorbiti senza necessità di esaminarli.
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