Sentenza n. 5496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile relativo al riconoscimento della Carta elettronica per il docente, limitatamente al capo sulle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado. L’appellante sosteneva che l’importo riconosciuto dal TAR fosse inadeguato. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello. Non sono state contestate né la spettanza del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, riconosciuto dal giudicato civile ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, né la somma complessiva di euro 2.000,00 dovuta a tale titolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sulla liquidazione delle spese in controversie analoghe e la possibilità di una motivazione sintetica mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado, liquidando in euro 800,00, oltre accessori di legge, le spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del grado di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le somme sono state distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile; nel presente appello la spettanza del beneficio non era più controversa.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
La norma consente al giudice di motivare la decisione anche mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio sia idoneo a esporre concisamente le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate è legittima una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o sul richiamo a un precedente conforme.
Massime di principio
- Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle spese oggetto di impugnazione e tale elemento può essere considerato nella liquidazione delle spese del grado d’appello.
- Il giudice amministrativo può motivare sinteticamente la decisione mediante richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio renda individuabili le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
- In caso di parziale riforma della sentenza sulle spese, il giudice d’appello può rideterminare direttamente l’importo delle spese del primo grado e porle a carico dell’amministrazione soccombente, oltre a liquidare le spese del grado d’appello secondo il principio di soccombenza.
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