Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18285/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di detenzione e cessione di stupefacenti, nonché il trattamento sanzionatorio. Cattolico censurava la motivazione relativa al suo essere partecipe dell'associazione e del concorso nei reati-merce sostenendo che le intercettazioni e gli atti non provavano la sua consapevolezza di far parte di un gruppo organizzato; chiedeva inoltre revisione della quantificazione della pena per il ruolo secondario. Pietropaolo contestava di essere stato ritenuto partecipe dell'associazione unicamente per avere messo a disposizione un fondo, sostenendo che la mera concessione dell'immobile e un unico episodio (accompagnamento il 18/08/2017) non dimostravano la coscienza e volontà di partecipare a un sodalizio stabile; impugnava inoltre la determinazione della pena per il presunto ruolo marginale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Cattolico: le doglianze relative ai reati di detenzione contestati erano generiche e non si confrontavano con la motivazione; le risultanze intercettive e gli elementi probatori avevano motivato in modo congruo la sua partecipazione all'associazione e il ruolo attivo, pertanto le condanne e la pena (15 anni di reclusione) sono state confermate; a carico di Cattolico è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Quanto a Pietropaolo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il gravame con riferimento al concorso nella detenzione e al contributo materiale (la messa a disposizione del rustico integra concorso quando c'è consapevolezza), ma ha accolto il motivo limitatamente alla ritenuta partecipazione al reato associativo: la motivazione era carente sullo specifico elemento psicologico, non risultando che Pietropaolo avesse consapevolezza della stabile associazione e dei rapporti tra Fiorillo, Cattolico e Shahaj; pertanto la sentenza impugnata è annullata in relazione al capo dell'associazione e rinviata per nuovo giudizio su tale punto alla Corte d'appello di Napoli; gli altri profili relativi a Pietropaolo sono stati rigettati e la parte sanzionatoria risultata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    aggravante per i reati relativi agli stupefacenti (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti)

    La Corte ha confermato che l'aggravante prevista dall'art. 74 può incidere sulla determinazione della pena; perché sussista partecipazione all'associazione non basta un apporto materiale isolato, occorre la coscienza e volontà di far parte di un sodalizio stabile

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Il tribunale ha applicato il principio secondo cui il concorso può realizzarsi anche mediante contributi che agevolano o rendono più sicura l'attività illecita; la messa a disposizione di un fondo può integra concorso se accompagnata da consapevolezza

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    illecito penale relativo alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

    Articolo soglia per i reati-merce accertati; le condotte di detenzione e cessione sono state valutate sulla base delle intercettazioni e del rinvenimento della sostanza

  • art. 10 e art. 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497

    Richiamate in relazione al capo per cui è stata contestata la detenzione e porto di arma; la responsabilità è stata valutata congiuntamente agli altri elementi probatori

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    limiti e contenuti del ricorso in Cassazione

    Richiamato per la necessità che il ricorso esponga motivi che consentano la decisione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del ricorso di Cattolico laddove le doglianze erano generiche e non confrontavano la motivazione impugnata

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    acquisizione di sentenza penale divenuta irrevocabile nel processo in corso

    La Corte ha precisato che l'acquisizione di una sentenza passata in giudicato non comporta automatica trasposizione dei fatti e delle argomentazioni: è consentita l'autonoma valutazione del complesso probatorio secondo art. 192 cod. proc. pen.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    criteri di valutazione della prova

    La Corte ha applicato i criteri dell'apprezzamento del materiale probatorio, anche alla luce delle intercettazioni, per trarre conclusioni sulla partecipazione e sui ruoli degli imputati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile colposo

    Su impulso della Corte, è stato disposto l'onere di versare euro 3.000,00 a carico di Cattolico per l'inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che esentassero dalla colpa

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    orientamento su oneri per ricorsi infondati

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente per ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Per ritenere la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta un contributo materiale isolato (es. concedere un immobile): occorre prova della coscienza e volontà di far parte di un sodalizio stabile e della stabile collaborazione con gli altri coautori
  • La messa a disposizione di un luogo può integrare il concorso nel reato di detenzione/occulata detenzione se vi siano elementi che dimostrino la consapevolezza dell'uso illecito e la collaborazione con gli autori, anche se non prova di per sé l'appartenenza ad una associazione
  • Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se organiche e coerenti con gli altri elementi di prova, possono giustificare la ritenuta partecipazione all'associazione e il ruolo attivo di un imputato (procura di rifornimenti, accompagnamento, confezionamento, rapporti con fornitori)
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche che non analizzano specifici passaggi motivazionali sono inammissibili
  • L'acquisizione di una sentenza definitiva ai sensi dell'art. 238-bis non produce automatismo probatorio: la giudice che decide conserva il potere di autonoma valutazione del complesso probatorio
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare la valutazione delle attenuanti e della aggravante speciale (es. art. 74 DPR n. 309/90); la qualificazione del ruolo (apicale, attivo o marginale) è rilevante per l'applicazione e la parametrizzazione delle circostanze
  • Per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa è possibile l'applicazione dell'onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.; il ricorrente deve evitare impugnazioni manifesto-mente infondate o non adeguatamente argomentate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.