Cassazione Penale, Sentenza n. 18285/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di detenzione e cessione di stupefacenti, nonché il trattamento sanzionatorio. Cattolico censurava la motivazione relativa al suo essere partecipe dell'associazione e del concorso nei reati-merce sostenendo che le intercettazioni e gli atti non provavano la sua consapevolezza di far parte di un gruppo organizzato; chiedeva inoltre revisione della quantificazione della pena per il ruolo secondario. Pietropaolo contestava di essere stato ritenuto partecipe dell'associazione unicamente per avere messo a disposizione un fondo, sostenendo che la mera concessione dell'immobile e un unico episodio (accompagnamento il 18/08/2017) non dimostravano la coscienza e volontà di partecipare a un sodalizio stabile; impugnava inoltre la determinazione della pena per il presunto ruolo marginale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonio Cattolico: le doglianze relative ai reati di detenzione contestati erano generiche e non si confrontavano con la motivazione; le risultanze intercettive e gli elementi probatori avevano motivato in modo congruo la sua partecipazione all'associazione e il ruolo attivo, pertanto le condanne e la pena (15 anni di reclusione) sono state confermate; a carico di Cattolico è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Quanto a Pietropaolo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il gravame con riferimento al concorso nella detenzione e al contributo materiale (la messa a disposizione del rustico integra concorso quando c'è consapevolezza), ma ha accolto il motivo limitatamente alla ritenuta partecipazione al reato associativo: la motivazione era carente sullo specifico elemento psicologico, non risultando che Pietropaolo avesse consapevolezza della stabile associazione e dei rapporti tra Fiorillo, Cattolico e Shahaj; pertanto la sentenza impugnata è annullata in relazione al capo dell'associazione e rinviata per nuovo giudizio su tale punto alla Corte d'appello di Napoli; gli altri profili relativi a Pietropaolo sono stati rigettati e la parte sanzionatoria risultata assorbita.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
aggravante per i reati relativi agli stupefacenti (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti)
La Corte ha confermato che l'aggravante prevista dall'art. 74 può incidere sulla determinazione della pena; perché sussista partecipazione all'associazione non basta un apporto materiale isolato, occorre la coscienza e volontà di far parte di un sodalizio stabile
art. 110 cod. pen.
concorso di persone nel reato
Il tribunale ha applicato il principio secondo cui il concorso può realizzarsi anche mediante contributi che agevolano o rendono più sicura l'attività illecita; la messa a disposizione di un fondo può integra concorso se accompagnata da consapevolezza
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
illecito penale relativo alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
Articolo soglia per i reati-merce accertati; le condotte di detenzione e cessione sono state valutate sulla base delle intercettazioni e del rinvenimento della sostanza
art. 10 e art. 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497
Richiamate in relazione al capo per cui è stata contestata la detenzione e porto di arma; la responsabilità è stata valutata congiuntamente agli altri elementi probatori
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
limiti e contenuti del ricorso in Cassazione
Richiamato per la necessità che il ricorso esponga motivi che consentano la decisione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del ricorso di Cattolico laddove le doglianze erano generiche e non confrontavano la motivazione impugnata
art. 238-bis cod. proc. pen.
acquisizione di sentenza penale divenuta irrevocabile nel processo in corso
La Corte ha precisato che l'acquisizione di una sentenza passata in giudicato non comporta automatica trasposizione dei fatti e delle argomentazioni: è consentita l'autonoma valutazione del complesso probatorio secondo art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen.
criteri di valutazione della prova
La Corte ha applicato i criteri dell'apprezzamento del materiale probatorio, anche alla luce delle intercettazioni, per trarre conclusioni sulla partecipazione e sui ruoli degli imputati
art. 616 cod. proc. pen.
obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile colposo
Su impulso della Corte, è stato disposto l'onere di versare euro 3.000,00 a carico di Cattolico per l'inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che esentassero dalla colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
orientamento su oneri per ricorsi infondati
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente per ricorso inammissibile
Massime di principio
- Per ritenere la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta un contributo materiale isolato (es. concedere un immobile): occorre prova della coscienza e volontà di far parte di un sodalizio stabile e della stabile collaborazione con gli altri coautori
- La messa a disposizione di un luogo può integrare il concorso nel reato di detenzione/occulata detenzione se vi siano elementi che dimostrino la consapevolezza dell'uso illecito e la collaborazione con gli autori, anche se non prova di per sé l'appartenenza ad una associazione
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se organiche e coerenti con gli altri elementi di prova, possono giustificare la ritenuta partecipazione all'associazione e il ruolo attivo di un imputato (procura di rifornimenti, accompagnamento, confezionamento, rapporti con fornitori)
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche che non analizzano specifici passaggi motivazionali sono inammissibili
- L'acquisizione di una sentenza definitiva ai sensi dell'art. 238-bis non produce automatismo probatorio: la giudice che decide conserva il potere di autonoma valutazione del complesso probatorio
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare la valutazione delle attenuanti e della aggravante speciale (es. art. 74 DPR n. 309/90); la qualificazione del ruolo (apicale, attivo o marginale) è rilevante per l'applicazione e la parametrizzazione delle circostanze
- Per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa è possibile l'applicazione dell'onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.; il ricorrente deve evitare impugnazioni manifesto-mente infondate o non adeguatamente argomentate
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