Sentenza n. 8005/2026 - Roma, Sezione 5
per la declaratoria del diritto di accesso avente a oggetto la documentazione richiesta dal ricorrente a mezzo dell’istanza inoltrata alla Cassa in data 27 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui la Cassa aveva differito in parte e negato in parte l’istanza di accesso ai documenti correlati al procedimento di modifica dello statuto
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Cassa aveva parzialmente differito e parzialmente respinto l’istanza del 27 ottobre 2025, qualificata come cumulativa perché proposta sia ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La Cassa ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, sostenendo che essa fosse stata eseguita da un avvocato privo di procura ad litem. Nel merito, la controversia riguardava l’accesso alla documentazione relativa al procedimento di modifica dello statuto della Cassa. Il ricorrente aveva prospettato un interesse alla conoscenza dei documenti sia in funzione difensiva sia per finalità di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali della Cassa e sull’utilizzo delle risorse affidatele.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità. La notificazione eseguita da un avvocato munito di mandato per la notificazione, ma privo di procura ad litem, è stata qualificata come nulla e non inesistente, poiché il notificante non era estraneo alla parte. La nullità è stata ritenuta sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio della Cassa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’accesso difensivo, poiché l’interesse concretamente dedotto era partecipativo e non propriamente difensivo; inoltre, le modifiche statutarie, non essendo state approvate dai Ministeri vigilanti, non producevano ancora effetti e non poteva quindi configurarsi un interesse difensivo diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza. Tuttavia, poiché l’istanza richiamava anche l’accesso civico generalizzato, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminarla in modo sostanziale anche sotto tale profilo. Il TAR ha riconosciuto la sussistenza delle finalità di controllo diffuso proprie dell’accesso civico generalizzato e ha ordinato alla Cassa di esibire al ricorrente i documenti richiesti, ove esistenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale, compreso l’accesso difensivo, richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a esigenze propriamente difensive.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
L’accesso civico generalizzato tutela finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e deve essere esaminato anche quando l’istanza è cumulativamente formulata insieme a una domanda di accesso documentale.
Adunanza plenaria n. 10/2020
Le istanze cumulative di accesso devono essere valutate dall’amministrazione secondo una prospettiva sostanziale, considerando i diversi regimi di accesso richiamati dall’interessato.
Massime di principio
- Quando un’istanza richiama cumulativamente l’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato, l’amministrazione deve esaminare sostanzialmente la pretesa alla luce di entrambi i regimi, senza arrestarsi alla sola disciplina dell’accesso documentale.
- L’accesso difensivo presuppone un interesse specificamente difensivo, diretto, concreto e attuale; non è sufficiente un interesse meramente partecipativo alla conoscenza dell’attività amministrativa.
- La mancata conclusione della fase integrativa dell’efficacia di un procedimento amministrativo non esclude, di per sé, l’accesso civico generalizzato ai documenti relativi al procedimento, quando l’istanza persegua finalità di controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sulle risorse dell’ente.
- La notificazione eseguita da un avvocato privo di procura ad litem, ma munito di mandato della parte per procedere alla notificazione, è affetta da nullità e non da inesistenza; la costituzione della parte intimata sana il vizio con efficacia ex tunc.
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