Sentenza del 13/05/2019 n. 2860 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Modalità di determinazione del tasso di interesse - Mancata indicazione - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un difetto di motivazione della cartella, sostenendo che essa non indicasse le modalità di determinazione del tasso di interesse applicato e non consentisse quindi di verificarne il calcolo.
La decisione
La censura è stata ritenuta infondata. Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 602/1973, nei ruoli sono iscritte imposte, sanzioni e interessi. Gli interessi riportati nella cartella sono pertanto fondati su una previsione legislativa e vengono calcolati secondo criteri legali predeterminati e conoscibili, senza necessità di indicare nella cartella ulteriori modalità di determinazione del tasso. La cartella è stata quindi ritenuta sufficientemente motivata sotto questo profilo.
Norme richiamate
«Nei ruoli sono iscritte le imposte e sanzioni e gli interessi»
La norma consente l'iscrizione a ruolo degli interessi dovuti per legge. Poiché il loro calcolo è basato su criteri legali predeterminati e conoscibili, la cartella non deve necessariamente spiegare in dettaglio le modalità di determinazione del tasso per essere adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La mancata indicazione nella cartella delle modalità analitiche di determinazione del tasso di interesse non comporta automaticamente un difetto di motivazione, quando gli interessi derivano direttamente dalla legge.
- È sufficiente, in linea generale, che gli interessi siano esposti in modo verificabile e siano riferibili a criteri normativi predeterminati; il contribuente può contestare il calcolo concreto, ma non la validità dell'atto per la sola assenza della formula di calcolo.
- La motivazione della cartella può rinviare a parametri legali conoscibili, senza dover riprodurre tutte le disposizioni che disciplinano il calcolo degli interessi.
- Se invece l'importo degli interessi non è ricostruibile, è applicato un tasso privo di base normativa o mancano gli elementi essenziali per verificarne la correttezza, la contestazione potrebbe risultare fondata.
Testo integrale
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