Sentenza del 13/05/2019 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contributi versati ad un Fondo pensioni bancario - Previdenza complementare - Art. 48 TUIR all'epoca vigente, oggi art.51 - Sono esenti fiscalmente unicamente i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i contributi destinati al Fondo pensioni bancario dovessero beneficiare dell'esenzione o della deducibilità prevista dall'art. 48 del TUIR, allora vigente, poiché formalmente indicati come contributi a carico del lavoratore e versati tramite il meccanismo dell'incrocio contributivo. In realtà, tali somme erano sostenute dalla banca datrice di lavoro in forza di accordi contrattuali e affluivano a una forma di previdenza complementare, distinta dall'assicurazione generale obbligatoria INPS. La questione riguardava quindi se tali contributi potessero essere assimilati ai contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza alla legge.
La decisione
La pretesa agevolazione fiscale è stata esclusa. L'art. 48 del TUIR, all'epoca vigente, consentiva il trattamento fiscale favorevole soltanto per i contributi previdenziali obbligatori, cioè dovuti per legge. I contributi destinati al Fondo pensioni bancario, pur transitando formalmente attraverso l'INPS e risultando a carico del lavoratore, erano in concreto sostenuti dalla banca e destinati a una previdenza complementare integrativa. Pertanto, le prestazioni in forma capitale erogate dal Fondo non potevano beneficiare dell'esenzione prevista per i contributi obbligatori.
Norme richiamate
Art. 48 del DPR 917/1986 (TUIR), all'epoca vigente
Sono esenti fiscalmente unicamente i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza di legge.
L'agevolazione riguarda esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori imposti dalla legge e non si estende ai contributi versati a forme di previdenza complementare, anche se formalmente imputati al lavoratore o versati tramite l'INPS.
Art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR), disciplina oggi corrispondente
La disposizione ha sostituito l'art. 48 nella disciplina del reddito di lavoro dipendente, mantenendo la distinzione tra contribuzione obbligatoria e contribuzione destinata alla previdenza complementare.
Art. 17, comma 2, del DPR 917/1986
È richiamato per distinguere i contributi previdenziali obbligatori, dovuti per legge, dai contributi derivanti da accordi contrattuali e destinati a un fondo pensione integrativo.
Massime di principio
- Per stabilire se un contributo beneficia di un'agevolazione fiscale occorre verificare la sua natura sostanziale e la fonte dell'obbligo, non soltanto la modalità tecnica di versamento o l'intestazione formale.
- I contributi destinati a una forma di previdenza complementare non sono automaticamente assimilabili ai contributi previdenziali obbligatori INPS, anche quando transitano attraverso l'INPS o risultano formalmente a carico del lavoratore.
- La contribuzione sostenuta dal datore di lavoro in forza di accordi contrattuali mantiene natura contrattuale o integrativa e non diventa obbligatoria per legge solo perché viene versata per conto del dipendente.
- In caso di prestazioni pensionistiche erogate in capitale, il regime fiscale deve essere determinato distinguendo la quota collegata a contribuzione obbligatoria da quella collegata a contribuzione complementare o aziendale.
- Le certificazioni del fondo, i contratti collettivi e la documentazione relativa alla provenienza effettiva delle somme sono elementi decisivi per qualificare fiscalmente i contributi.
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