Sentenza del 13/05/2019 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento parziale e modalità accertative utilizzabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis del DPR 600/1973 fosse soggetto a limiti quanto alle modalità di determinazione della maggiore imposta e non potesse utilizzare strumenti propri di altre forme di accertamento, in particolare il metodo previsto dall’art. 38, terzo comma, del medesimo decreto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’accertamento parziale non costituisce una categoria autonoma e distinta di accertamento, ma si differenzia dall’accertamento generale soltanto perché non comporta un controllo esteso all’intera posizione fiscale del contribuente. Poiché l’art. 41-bis del DPR 600/1973 non limita la modalità tecnica da utilizzare per quantificare la rettifica, l’Ufficio può avvalersi di tutte le modalità previste dal DPR 600/1973, compresa quella disciplinata dall’art. 38, terzo comma.
Norme richiamate
Art. 41-bis del DPR 600/1973
L’accertamento parziale non contiene uno specifico riferimento alla modalità accertativa da utilizzare per la determinazione dell’importo della rettifica.
La norma disciplina l’ambito limitato dell’accertamento, ma non impone uno specifico metodo di ricostruzione del reddito o della maggiore imposta. L’Ufficio può quindi utilizzare le diverse modalità previste dal DPR 600/1973.
Art. 38, terzo comma, del DPR 600/1973
La modalità di accertamento prevista da questa disposizione può essere utilizzata anche nell’ambito di un accertamento parziale, poiché l’art. 41-bis non ne esclude l’applicazione.
Massime di principio
- L’accertamento parziale si caratterizza per l’estensione limitata del controllo, non necessariamente per l’utilizzo di un particolare metodo di determinazione della pretesa fiscale.
- In assenza di un espresso divieto normativo, l’Amministrazione finanziaria può combinare l’accertamento parziale con le diverse metodologie previste dal DPR 600/1973.
- Per contestare validamente un accertamento parziale non è sufficiente sostenere che sia stato utilizzato un metodo diverso da quello ritenuto tipico: occorre dimostrare la mancanza dei presupposti legali, l’erronea applicazione della metodologia o un difetto di motivazione.
- La distinzione tra accertamento parziale e accertamento generale riguarda principalmente l’ampiezza del controllo: il primo non preclude necessariamente ulteriori accertamenti su altri elementi della posizione fiscale del contribuente.
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