Sentenza del 13/05/2019 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Notificazioni - Avviso di iscrizione ipotecaria - Notifica eseguita a mezzo di agenzia privata - Inesistenza della notifica -Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La notifica eseguita tramite un gestore postale privato è stata qualificata come inesistente, e non come una semplice irregolarità. Di conseguenza, essa non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992. L'avviso non poteva quindi considerarsi validamente portato a conoscenza del contribuente sulla base di quella notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, eseguita tramite un'agenzia privata di servizi postali anziché tramite Poste Italiane S.p.A. Ha sostenuto che, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 57, del d.lgs. n. 261/1999, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziali e tributari erano riservate in via esclusiva a Poste Italiane, fino al rilascio delle nuove licenze previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 261/1999
Le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, tra cui rientrano gli atti tributari, sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.
La liberalizzazione dei servizi postali non aveva eliminato la riserva pubblica relativa alla notificazione degli atti giudiziari e tributari; tali notifiche dovevano essere effettuate da Poste Italiane, salvo le successive autorizzazioni previste dalla normativa.
Art. 5, comma 57, d.lgs. n. 261/1999
Fino al rilascio delle nuove licenze relative allo svolgimento del servizio, le notificazioni eseguite da un gestore di posta privato sono inesistenti e non suscettibili di sanatoria.
La notificazione effettuata da un operatore privato privo della necessaria legittimazione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio radicale di inesistenza, non sanabile per raggiungimento dello scopo.
Art. 16, d.lgs. n. 546/1992
La disciplina della sanatoria delle notificazioni non si applica quando il vizio è qualificabile come inesistenza giuridica della notifica, anziché come semplice nullità.
Massime di principio
- Per le notifiche di atti tributari effettuate nel periodo di riferimento della normativa, occorre verificare non solo la prova della spedizione e della ricezione, ma anche la legittimazione del soggetto che ha materialmente eseguito il servizio postale.
- La notifica di un atto tributario tramite un'agenzia privata non autorizzata può essere qualificata come inesistente, con conseguente impossibilità di sanarla mediante la costituzione del destinatario o il raggiungimento dello scopo.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è determinante: la nullità può talvolta essere sanata, mentre l'inesistenza della notificazione impedisce che l'atto produca validamente i propri effetti notificatori.
- La regola deve essere applicata tenendo conto della data della notificazione e dell'eventuale rilascio di licenze o autorizzazioni successive, poiché il quadro normativo può essere cambiato nel tempo.
- In presenza di una notifica eseguita da un gestore privato, il destinatario dovrebbe contestare tempestivamente la validità della notificazione e verificare se l'ente notificatore dimostri la legittimazione dell'operatore utilizzato.
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